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Sicilia, legge sul gioco pubblicata in Gazzetta: ecco le norme principali

23 ottobre 2020 - 10:08

Con la pubblicazione sulla Gazzetta regionale entra formalmente in vigore la legge sul gioco approvata dall'Assemblea siciliana, nel testo doppio distanziometro e codice etico per i gestori.

Scritto da Redazione
Sicilia, legge sul gioco pubblicata in Gazzetta: ecco le norme principali


Entra formalmente in vigore la legge "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 ottobre


Il testo, anticipato da Gioconews.it la scorsa settimana, è stato infatti pubblicato nella Gazzetta regionale di oggi, venerdì 23 ottobre, nel supplemento ordinario. 


La Sicilia, come noto è stata l'ultima fra le le regioni italiane a dotarsi di una legge in materia di gioco, dopo un iter a singhiozzo che alla fine ha portato alla redazione di un disegno di legge frutto dell'accorpamento di tre proposte - “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico” a firma di Giancarlo Cancelleri (MS5), “Disposizioni di legge contro il gioco d'azzardo per la protezione dei minori e le dipendenze patologiche” di Margherita La Rocca Ruvolo (Udc) e "Norme per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze patologiche da gioco d'azzardo, abuso di alcol e droghe" di Antonio Catalfamo (FdI), tutte risalenti al 2019 - lasciando fuori quella del deputato Alessandro Aricò (Sarà bellissima), risalente al gennaio 2020, in quanto presentata dopo che il testo unico era stato già abbinato ed esitato dalla commissione Bilancio nell'ottobre dell'anno precedente.


LE MISURE PRINCIPALI - La legge siciliana prevede un doppio distanziometro, per cui è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco all’interno dei centri e degli spazi situati ad una distanza dai luoghi sensibili misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50mila abitanti e a 500 metri per quelli più grandi.

I LUOGHI SENSIBILI - Ai sensi e per gli effetti della legge, si legge nel testo, per luoghi sensibili si intendono: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa; i luoghi di culto; le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; le caserme; i centri di aggregazione di anziani; i cimiteri e le camere mortuarie. I Comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale.
I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 1, qualora "risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; siano sedi operative e non solo amministrative o legali".

I LIMITI ORARI - La normativa in parallelo riconosce ai comuni la previsione, "nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, di sospensioni orarie nell’attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi".

NUOVE INSTALLAZIONI E APPARECCHI DA SOSTITUIRE - Secondo le nuove norme "si considera nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività". E' ammessa la sostituzione delle slot con le modalità e nei limiti delle disposizioni statali vigenti (in particolare della legge di Stabilità 2016) e degli apparecchi guasti.

UN CODICE ETICO PER I GESTORI - Altro punto importante della legge siciliana è il ruolo della Regione nel promuovere e monitorare "le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata".
Viene espressamente riconosciuto il ruolo "delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori settore di settore".
La Regione inoltre "promuove la conoscenza, l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché degli operatori delle Asp, del terzo settore con esperienza in Gap, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al disturbo da gioco d'azzardo".

OSSERVATORIO E REGISTRO DEI SOGGETTI INIBITI - La normativa inoltre istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto e l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo "al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l’efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo". L'Osservatorio ha l'incarico di "redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco".
La Regione, sentite l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre istituisce l’elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro. "L’iscrizione all’elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato".

LE SANZIONI - La violazione del divieto di attività pubblicitarie relative all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro, mentre l’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco in violazione delle distanze previste è punita con una sanzione amministrativa da 2mila a 10mila euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il comune competente per territorio. "I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d’azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale".

UN DECRETO ENTRO SEI MESI - L'articolo 5 della legge quindi afferma che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, l'assessore regionale alla Salute, previo parere della commissione Servizi sociali e dell'Assemblea  regionale siciliana con proprio decreto definisce i criteri, le regole tecniche e le modalità attuative della legge e le relative sanzioni nonché le forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso alle aree dedicate per l'installazione di apparecchi comma 6 e 7  accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a no, ai locali destinati a sala di gioco d'azzardo autorizzato".
 
 

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