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Legge Bilancio 2021: 'Gioco in crisi, riduzione canoni di concessione del bingo'

14 novembre 2020 - 09:10

Nella Relazione del Mef per la legge di Bilancio 2021 la crisi del gioco dopo i lockdown, prevista  modifica delle proroghe onerose del Bingo: canone da 7500 a 2800 euro al mese.

Scritto da Redazione
Legge Bilancio 2021: 'Gioco in crisi, riduzione canoni di concessione del bingo'

Il Governo prende atto della crisi del gioco pubblico alla luce dei due lockdown e, con la prossima legge di Bilancio, prepara provvedimenti diretti per tutelare il comparto del bingo, valutando di modificare le condizioni per le proroghe onerose con la riduzione dei canoni previsti fino ad oggi.

Secondo la bozza che Gioconews.it ha potuto visionare, “A decorrere dalla prima scadenza successiva alla riapertura delle sale Bingo, come consentita dai provvedimenti degli Enti locali competenti per territorio adottati nei mesi di giugno e luglio 2020, e fino alla scadenza del termine per il versamento relativo al mese di maggio 2021 per la concessione si potrà versare 2800 euro".


A confermarlo la Relazione illustrativa sul settore presentata dal ministero dell'Economia, in vista della manovra per il 2021, che secondo le stime circolanti in queste ore, avrà un valore complessivo di 37,9 miliardi di euro.

La relazione innanzitutto rileva che i Dpcm adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus hanno reso "impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio. Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020 le Regioni hanno consentito la riapertura delle attività di gioco, tra le quali le sale Bingo; l’applicazione delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio del Covid-19, previste dagli Enti locali, ha comportato una contrazione della raccolta del gioco dovuta al minor afflusso di giocatori e alla dilatazione dei tempi di svolgimento delle singole partite".

LE NORME SUL BINGO - Inoltre, "le misure di limitazione degli orari di apertura, tra le altre, delle sale Bingo, emanate con il Dpcm del 18 ottobre 2020, i successivi interventi adottati con ordinanze degli Enti locali e le misure adottate con il Dpcm del 24 ottobre 2020, hanno delineato ulteriori contrazioni nell’esercizio delle attività delle sale Bingo. L’intervento legislativo mira a consentire la postergazione e la rateizzazione del pagamento di una parte dell’importo del canone mensile dovuto dai soggetti titolari delle concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il settore, consentendo ai concessionari di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.
Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal Tar Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali. Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500".

Il Mef quindi evidenzia che "la disposizione di cui al comma 5 propone di rettificare alcuni passaggi poco chiari della norma originaria che potrebbero creare contenzioso nella sua applicazione concreta e di integrarne il contenuto per garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori".
L’intervento di cui al comma 6 invece "mira a colmare una carenza presente nel testo dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: 'Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di 300mila euro dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite'.
In particolare, la lettera c) del comma 636 disciplina la quantificazione dell’importo del canone mensile nella misura di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.
Dalla lettura di questa disposizione emerge che non è disciplinata l’ipotesi in cui la frazione di mese per la quale quantificare l’importo del canone sia pari a quindici giorni. Ove si verificasse questa ipotesi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si troverebbe nella necessità di quantificare l’importo di una entrata erariale in assenza di una norma per detta fattispecie.
La proposta di intervento normativo ha la finalità di eliminare una potenziale criticità in sede di applicazione della norma per una maggiore certezza del diritto. L’equiparazione dell’importo dovuto per una frazione di mese pari a quindici giorni, a quanto previsto per le frazioni di mese inferiori a detta durata, è motivata dalla finalità di contenere l’importo dovuto dai concessionari in relazione a una disposizione normativa che ha dato luogo a impugnazioni in sede giurisdizionale.
Al momento è pendente innanzi alla Corte Costituzionale il giudizio in merito alla questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui, modificando l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha innalzato il canone mensile da euro 5.000 a euro 7.500. Inoltre, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e il Tar Lazio (ordinanza 6247/2020) hanno autorizzato, in sede cautelare, 44 concessionari su 196 totali a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), a prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali”.

Una buona notizia per il settore del bingo, che va di pari passo con la con la proroga del distacco dal totalizzatore per gli operatori di gioco online la cui concessione è in scadenza appena decisa dal Tar Lazio, con la sospensiva concessa fino al 21 ottobre del 2021, quando ci sarà l'udienza finale e quando, auspicabilmente, sarà già in essere la nuova gara.
 
NOVITA' SU REGISTRO OPERATORI - Sul piatto delle ipotesi avanzate in queste ore ci sono anche la modifica al registro degli operatori del gioco, con l'inclusione dei concessionari dei gratta e vinci e dei possessori e detentori a qualsiasi titolo di apparecchi Comma 7 e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dei dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco, mentre sembra certa, invece, la proroga delle concessioni di almeno 24 mesi.
 
FAVORITE FUSIONI TRA IMPRESE - Tra le iniziative che potrebbero interessare - sia pure indirettamente - le aziende del gioco, anche quella che mira a favorire le aggregazioni fra società. Una misure introdotta dai tecnici del Mef per far fronte al problema delle dimensioni ridotte delle imprese in Italia, dove il 99 percento ha meno di 50 addetti. Ma che potrebbe avere risvolti significativi nella realtà del gioco pubblico. Non soltanto perché, ai più alti livelli, si potrebbero verificare nuove e ulteriori fusioni tra grandi gruppi di gaming, come sono già avvenute in passato (come quella che tutti ricordano tra Snai e Cogetech, da cui è scaturita Snaitech, a sua volta poi rilevata dal gruppo Playtech) e come potrebbero avvenire anche nei prossimi mesi. Nella bozza della Manovra appena stilata dal Mef, in particolare, si prevede che nel caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021, la trasformazione in credito d'imposta di una quota di attività per imposte anticipate ("deferred tax asset") riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al periodo d'imposta precedente e non ancora usate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. L'importo massimo di attività per imposte anticipate che può essere trasformato è pari al 2 percento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. La misura potrebbe facilitare anche le aggregazioni di altro tipo, come quelle - per esempio - tra imprese di gestione, in una fase particolarmente delicata per il comparto e in linea con quanto sta già avvenendo da tempo: tenendo conto che il tema della concentrazione della filiera rappresenta un qualcosa di sempre più attuale e più volte evocato e ribadito anche dalla politica.
 

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