skin

Legge gioco Sicilia impugnata, la Regione resiste in Corte costituzionale

07 ottobre 2021 - 10:59

La Regione Sicilia resisterà in giudizio in Corte costituzionale all'impugnativa della legge sul gioco, ritenuta 'in contrasto con la normativa statale' dal Consiglio dei ministri.

Scritto da Fm
Legge gioco Sicilia impugnata, la Regione resiste in Corte costituzionale

“L'intenzione è quella di resistere in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Entro 10 giorni dalla fissazione dell'udienza depositeremo la nostra memoria”.

Così la direzione dell'Ufficio legale e legislativo della Presidenza della Regione Sicilia anticipa a GiocoNews.it gli intendimenti dell'Esecutivo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale n. 18 del 21 luglio 2021 “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, che ha disposto l'eliminazione del distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila) per le attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sul gioco del 2020. 

Impugnativa della quale a breve sarà data notizia all'Assemblea regionale siciliana.

 

Sotto la lente l’articolo 1, comma 2,  in cui si dice che all'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il comma 10 bis che recita: “Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.
 
Nello specifico, per il Consiglio dei ministri “talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione”. Per intenderci quello per cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” e in particolare il punto  in cui si evidenzia che “lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”.
 
Rilievi non ritenuti congrui dalla Regione Sicilia che si trova a fronteggiare un'impugnativa delle proprie leggi per l'ennesima volta in questa legislatura.
Ma sceglie comunque la via della “resistenza”, al contrario, ad esempio, di quanto fatto dal Piemonte, che dopo le indicazioni del ministero dell'Interno in relazione a specifiche previsioni contenute nella legge sul gioco approvata a luglio 2021, il cui tenore sembrava determinare “invasioni della sfera di competenza statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza”, le ha ritoccate nell'ambito della Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale approvata ieri, 6 ottobre. Proprio per evitare "lo scontro" con il Consiglio dei ministri, che dinanzi alle promesse di modifica fatte dalla Giunta piemontese - e portate a compimento - ha quindi deliberato di non impugnare la nuova normativa.
 
Per la legge siciliana on è previsto nessun ulteriore passaggio né in Aula, né in Giunta: sarà la Corte costituzionale a dare poi la sentenza ed eventualmente espungere la parte di testo dichiarata incostituzionale.
 
LA LEGGE SOTTO LA LENTE – La legge siciliana approvata alla metà di luglio, su proposta dei deputati Calderone, Savona, Mancuso, Caputo, “si prefigge la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative giuridiche degli imprenditori, già autorizzati alla raccolta delle scommesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, nel caso di stipula di un nuovo contratto, anche con un nuovo concessionario, nel caso di risoluzione o rescissione di quello precedente e di voltura della licenza”, si legge nella relazione che accompagna il testo. “Appare, infatti, non confacente assimilare la superiore situazione giuridica, ai fini previsti dalla legge sopra citata, ad una nuova installazione, con pregiudizio delle posizioni giuridiche maturate e sancite da un'autorizzazione alla raccolta delle scommesse già rilasciata”.
Di seguito riproponiamo il testo integrale della legge.
“Art. 1. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24
1. La lettera a), del comma 5, dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è abrogata.
2. All'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: 10 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”.
 

Articoli correlati