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Proroga scommesse, da commissioni ok a emendamento relatori su Pnrr

17 giugno 2022 - 10:42

Approvato dalle commissioni del Senato l'emendamento dei relatori al Ddl Pnrr sulla proroga delle concessioni scommesse.

Scritto da Anna Maria Rengo
Proroga scommesse, da commissioni ok a emendamento relatori su Pnrr

Come prevedibile, le commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione pubblica e beni culturali del Senato, hanno approvato l'emendamento dei relatori Andrea Cangini (Forza Italia) e Tatiana Rojc (Partito democratico) al disegno di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) che interviene per la proroga onerosa delle concessioni in essere (e che scadono a fine mese) al 30 giugno 2024 ma anche per lo stop alle omologhe di alcuni apparecchi senza vincita in denaro: nello specifico i c/bis - apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita – e i c/ter, apparecchi meccanici o elettromeccanici, per il quale l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Il testo del Ddl è atteso in Aula del pomeriggio del 20 giugno.

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO - Dopo l'articolo 18, inserire il seguente: "Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di gioco pubblico) 1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici", Ndr). Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

 2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sulla verifica tecnica propedeutica alla certificazione necessaria per il rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione finanziaria, Ndr). Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 (“Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un apposito 'Fondo per interventi strutturali di politica economica', alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1”, Ndr).
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1".

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