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Dl Semplificazioni: tutti gli emendamenti su gioco e ippica

06 luglio 2022 - 14:14

Ecco gli emendamenti in materia di gioco e ippica presentati nelle commissioni Bilancio e Finanze al Dl Semplificazioni, atteso al vaglio della Camera l'11 luglio.

Scritto da Redazione
Dl Semplificazioni: tutti gli emendamenti su gioco e ippica

Termini delle concessioni di raccolta delle scommesse, esenzioni dalle omologhe per gli apparecchi usati per gli esport e per i giochi con una funzione meramente ludica o ricreativa, l'inibizione di siti web da parte dell'Agenzia accise, dogane e monopoli, l'abolizione piccole imposte come quella sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche e l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio: sono alcuni dei temi degli emendamenti presentati al disegno di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, attualmente sotto la lente delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera e in procinto di essere esaminato dall'Aula l'11 luglio.

 

Di seguito ecco le proposte emendative presentate nel loro testo integrale.
 
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi) 1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: <<30 giugno 2020>> e <<31 dicembre 2020>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<30 giugno 2023>> e <<31 dicembre 2023>>.
26. 0104. Martinciglio.
 
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis 1. All'articolo 18-ter, comma 2, capoverso 7.1., del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati" sono inserite le seguenti: "gli apparecchi per giochi eSports e di cui alla lettera a) del comma 7, nonché" e le parole: "del comma 7"sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo comma 7".
25.013. Carabetta.
 
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web) 1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possa arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo a una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute a ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: <>, sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole: <>, sono sostituite dalle seguenti: <>; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: <>, sono inserite le seguenti: <>; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo.»
26.051. Bersani, Fassina, Pastorino.
 
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all'articolo 110 del Tulps) 1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera c-bis, le parole "possono distribuire tagliandi" sono sostituite dalle seguenti: "distribuiscono tagliandi", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono tagliandi sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388." b) il comma 7-ter è abrogato.
26. 089. D'Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
 
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente: Art.40-bis (Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli per il contrasto delle pratiche illecite in materia di commercio elettronico). 1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni." 6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <> e le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola <> sono inserite le seguenti: <>; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: <>"
40.012. Carabetta
 
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: "Art.6-bis (Abolizione piccole imposte) 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi: a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico; c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione; d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati; e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio; g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68; n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265; p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481; q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe Ateco 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Conseguentemente, a decorrere dal 31 dicembre 2022, relativamente ai contributi versati per il i collaboratori domestici deve essere indicato il Codice Fiscale del beneficiario in apposito rigo della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro in corrispondenza dell'onere deducibile quadro RP.>>
6. 010. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
 

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