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Pdl Ippicoltura, alla Camera stop alla delega al Governo

01 aprile 2022 - 11:43

La commissione Agricoltura della Camera cassa l'articolo 2 della proposta di legge sulla disciplina dell’ippicoltura a firma di Gadda (Iv), salta la delega al Governo.

Scritto da Fm
Pdl Ippicoltura, alla Camera stop alla delega al Governo

Niente da fare per la delega al Governo per lo sviluppo dell’ippicoltura: la misura, inserita nella proposta di legge “Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore”, presentata dalla deputata Maria Chiara Gadda (Italia viva), è stata infatti eliminata dal testo, nell'ambito dell'ultima seduta della commissione Agricoltura della Camera.

La precedente seduta aveva portato con sé la costituzione di un Comitato ristretto, per consentire un confronto tra i gruppi in merito alle problematiche connesse all’articolo 2 del provvedimento. Confronto che ha spinto il relatore del provvedimento, Gianpaolo Cassese (M5S), a raccomandare l’approvazione dell’emendamento a sua prima firma, soppressivo dell’articolo 2 invitando al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2, che in ogni caso risulterebbero preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.100, ad eccezione dell’articolo aggiuntivo Schullian 2.016 sul quale ha espresso parere favorevole a condizione della sua riformulazione.

L'emendamento è stato approvato, con parere favorevole del sottosegretario con delega all'ippica, Francesco Battistoni.
 
L'articolo aggiuntivo Schullian 2.016, che ha ricevuto l'ok della commissione Agricoltura, è il seguente: “ Art. 2-bis. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
 
L'ARTICOLO SOPPRESSO – Ecco cosa proponeva l'articolo 2.
“Art. 2. (Delega al Governo per lo sviluppo dell’ippicoltura) 1. Ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della certezza dei rapporti giuridici e della chiarezza del diritto nonché dell’incremento della competitività delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione per lo sviluppo dell’ippicoltura, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1; b) garantire la libera concorrenza tra le imprese del settore ippico e una chiara individuazione delle loro competenze; c) assimilare la disciplina amministrativa delle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, a quella relativa all’attività agricola; d) rendere omogenea la disciplina ur- banistica relativa alle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, con quella relativa all’agricoltura; e) valorizzare la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio attraverso la gestione dei terreni per la produzione di foraggi per equidi; f) applicare alle attività di ippicoltura, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, le disposizioni vigenti in materia di gestione dei reflui in ambito agricolo; g) promuovere l’allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole e valorizzare i cavalli allevati, a livello nazionale e internazionale; h) garantire l’accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale; i) prevedere, nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, misure per la valorizzazione degli equidi da riproduzione, nonché per l’allevamento e per la stabulazione degli equidi; l) favorire l’inserimento degli allevatori degli equidi tra i beneficiari delle misure di cooperazione, misura 16, e per il benessere degli animali, misura 14, dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020; m) equiparare, ai fini delle misure previste dai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, gli equidi destinati alla produzione alimentare a quelli non destinati a tale produzione; n) prevedere l’inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 di misure per l’acquisto di attrezzature per l’attività di pensionamento degli equidi, nonché per l’ippoterapia e per l’ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche; o) promuovere il rilancio dell’allevamento degli equidi attraverso l’istituzione di un’agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia, con particolare riferimento ai cavalli, e per la valorizzazione coordinata dei diversi comparti, anche allo scopo di incentivare l’esportazione delle eccellenze italiane. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo”.
 

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