Ravenna, Tar conferma chiusura sala scommesse: ‘Non provato effetto espulsivo’

Scritto da Francesca

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di una società per l’annullamento del provvedimento del Comune di Ravenna che ha chiuso una sala scommesse vicina a un ‘luogo sensibile’ ai sensi della legge regionale sul gioco.

“Nel caso in esame non è stato adeguatamente provato l’effetto espulsivo, avendo i provvedimenti comunali interdetto l’attività nel locale in loco, ma non in riferimento all’intero territorio comunale, e non potendosi, dunque escludere la possibilità di delocalizzazione dell’attività. Il fatto che il ricorrente non abbia raggiunto in concreto un accordo con altri privati per la disponibilità di un immobile adeguato per l’esercizio dell’attività di suo specifico interesse non significa necessariamente che ciò sia impossibile sul piano oggettivo.”

È lapidario il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società contro il Comune di Ravenna per l’annullamento del provvedimento del dirigente dello Sportello unico per le attività produttive ed economiche a mezzo del quale nel luglio 2025 è stata ordinata la chiusura di una sala scommesse in quanto ubicata a meno di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, ai sensi della legge regionale vigente in materia di contrasto al gioco patologico.

“Non è in discussione – non essendo stato oggetto di specifico motivo di impugnazione – che la sala scommesse gestita dal ricorrente fosse collocata ad una distanza inferiore a quella prevista dalla disciplina normativa e comunale rispetto ad un luogo sensibile”, ma il ricorrente sostiene che “gli atti impugnati determinerebbero l’impossibilità, in concreto, di delocalizzare l’attività economica dal medesimo esercitata.

Il Comune di Ravenna, di contro, ha contestato l’asserita impossibilità, di fatto, di delocalizzare l’attività in questione, ha evidenziato la grande estensione del territorio comunale (per cui anche se solo una modesta percentuale di territorio fosse destinata ad ospitare sale da gioco, essa sarebbe comunque molto più ampia, in termini di superficie, della stessa percentuale di territorio degli altri Comuni capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna) e ha richiamato precedenti specifici di questo stesso Tribunale e del Consiglio di Stato che già avrebbero accertato la legittimità di analoghi provvedimenti di chiusura di sale scommesse”.

Inoltre, “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, poi, più volte affermato che il limite distanziale, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della c.d. della ludopatia (così, con specifico riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna, sia pure in riferimento al Comune di Bologna, Cons. Stato, pareri n. 686/21, n. 1840/21 e 550/22; ma, più in generale, cfr. tra le altre anche Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147)”.