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Tar Lombardia: 'Niente distanziometro per le scommesse'

26 luglio 2021 - 14:45

Per il Tar non è ammissibile un'applicazione estesa di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica: l'attività di raccolta scommesse non ricade nella disciplina sul distanziometro.

Scritto da Daniele Duso
Tar Lombardia: 'Niente distanziometro per le scommesse'

L'attività di raccolta delle scommesse non ricade nella disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili stabilita dalla legge regionale lombarda n. 8 del 2013. Lo ha stabilito la sezione staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che ha pronunciato un'ordinanza in merito al ricorso proposto da un operatore che nel novembre 2020 si è visto negare la licenza dalla questura di Mantova.

Il titolare dell'esercizio commerciale aveva acquisito dai precedenti proprietari un'attività all'interno della quale era già presente una postazione per la raccolta del gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del Tulps (Awp e Vlt), ai quali il nuovo proprietario aveva intenzione di aggiungere altri apparecchi comma 6 e un punto scommesse.

Tuttavia, da qui il motivo del ricorso, sulla base della nota della polizia locale dell'Unione dei Colli Mantovani, che attesta il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili indicati dalla legge regionale e precisati anche dal comune di Mantova. Il Tar tuttavia nota che l'obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è posto unicamente per i locali nei quali vengono installati ex-novo di apparecchi Awp e Vlt.

A complicare la questione, come annota lo stesso Tar, è semmai la presenza di apparecchi installati prima della Legge regionale, e l'installazione di apparecchi più recenti, sui quali la norma potrebbe influire. "Gli apparecchi installati prima del 28 gennaio 2014, ossia, nello specifico, quelli del primo contratto, sono esonerati per espressa previsione di legge", nota il Tribunale, mentre "resta il problema degli apparecchi descritti nel secondo contratto, che si collocano a valle del suddetto spartiacque temporale".

Secondo il Tar "deve essere adottata una misura cautelare sospensiva e propulsiva, che da un lato accerta la fondatezza dell’aspettativa del ricorrente a ottenere una licenza per l’attività di raccolta delle scommesse, e dall’altro rimette a un nuovo esame della Questura, nel contraddittorio con il ricorrente, il punto relativo agli apparecchi ex art. 110 comma 6-a del Tulps descritti nel secondo contratto". Motivo per cui il Tar ha accolto la domanda cautelare fissando una successiva udienza a febbraio 2022.

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