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Consiglio di Stato: 'Vlt e sport non sono sullo stesso piano'

16 dicembre 2021 - 11:14

I giudici del CdS accolgono l'appello del Comune di Monteforte Irpino che aveva rigettato l’autorizzazione per l’installazione degli impianti da gioco in locali con altra destinazione d'uso.

Scritto da Daniele Duso
Consiglio di Stato: 'Vlt e sport non sono sullo stesso piano'

Il Consiglio di Stato smentisce il Tar e dà ragione al Comune di Monteforte Irpino (Avellino) nei confronti della società Ischiabet Srl. Secondo il Consiglio di Stato, "era consentito al Comune intervenire con l’ordinanza 21 agosto 2018, n. 7, per ordinare la cessazione di una attività (raccolta scommesse e videolottery) esercitata in contrasto con la normativa urbanistica comunale".

La società aveva in precedenza fatto ricorso al Tar Campania, trovando inizialmente accoglimento delle proprie richieste, che riguardavano l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Monteforte Irpino in data 7 agosto 2018, che rigettava l’istanza presentata al Suap in data 29 maggio 2018, per l’installazione degli impianti da gioco (videolottery) e scommesse in uno stabile in località Molinelle e, contemporaneamente, l'annullamento del decreto di revoca della licenza (avvenuta in data 16 aprile 2018) per esercitare, sempre in via Molinelle 14 a Monteforte Irpino, l’attività di raccolta scommesse ippiche e sportive e giochi a mezzo videolottery.

Tuttavia, come rileva il Consiglio di Stato, "il Comune, nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione, ha stabilito che nella zona in cui si trova l’immobile è possibile soltanto l’uso 'G4' – 'Area privata sportiva a uso collettivo', per realizzazione di attrezzature sportive coperte o scoperte e attrezzature e servizi connessi all’accoglienza degli atleti come spogliatori, bar, spazi per il ristoro, attrezzature per il tempo libero e uffici per l’amministrazione del complesso sportivo".

Secondo i giudici del CdS "non può, invero, porsi sullo stesso piano urbanistico e d’uso l’attività sportiva privata a uso collettivo con l’attività di sala giochi a mezzo videolottery. La prima", specifica la sentenza, "consente unicamente lo svolgimento di attività sportive mercé la realizzazione delle pertinenti e strumentali attrezzature sportive, inclusi i servizi connessi all’accoglienza degli atleti; la seconda, si sostanzia, invece, nell’esercizio di una attività economica, di natura prettamente commerciale, che nulla ha a che spartire, sul piano ontologico e funzionale, con la destinazione “G4” (attività sportive-sport)".

"L’attività dell’appellata consiste, infatti", riportano ancora i giudici nella sentenza, "nella gestione di un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti particolari tipi di apparecchi meccanici, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici a pagamento e con riscossione di premi in denaro. In particolare, l’attività in parola si svolge mediante l’utilizzazione di 18 apparecchi che consentono la vincita di denaro nonché di postazioni dedite alla raccolta di scommesse. È vero che questo tipo di attività sembra condividere con quello prettamente sportivo taluni aspetti come quello ricreativo, ludico e delle abilità. Pur tuttavia, non è possibile tra le due alcuna assimilazione ontologico-funzionale stante il diverso e incisivo impatto che esse esercitano sulla persona (implicazioni sanitarie, economiche, familiari), con rilevanti risvolti di tipo sociale e collettivo".

Questo il motivo per cui le sentenze del Tar sono state quindi annullate e la richiesta dell'amministrazione pubblica ha trovato accoglimento. A maggior ragione considerando che "l’attività in concreto esercitata (scommesse e videolottery)", come si legge ancora nella sentenza, "si è disvelata in concreto diversa da quella contemplata dalla Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) del 31 gennaio 2018, la quale prevedeva una destinazione prevalente ad attività sportiva (id est: ping pong o altri sport da tavolo), questa sì compatibile con la destinazione di zona". Peccato che poi "pur prevedendo la realizzazione di un’area prevalente della zona centrale destinata a 'sport' e solo una accessoria per video giochi, in realtà si è disvelata (vedi sopralluogo e accertamenti della Polizia municipale del 26 maggio 2018) essere destinata, in via assolutamente prevalente e preponderante, alla offerta di videolottery e raccolta scommesse, circostanziata dalla presenza di ben 18 apparecchiature che consentono la vincita di denaro e diverse postazioni dedite alla raccolta delle scommesse".

"Non è questione di falsità (penalmente rilevante o falso innocuo)", riporta un altro dei punti nevralgici della sentenza, "della dichiarazione resa dall’appellata alla Questura (la buona fede nel nostro ordinamento si presume); ciò che rileva, in questa sede, è la difformità tra la dichiarazione resa dalla società (conformità urbanistica del locale) e accertata insussistenza di tale condizione (contrasto con le norme urbanistiche e sulla destinazione d’uso), ovvero la carenza di un preciso requisito oggettivo richiesto per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, che funge da presupposto esogeno per la successiva verifica degli ulteriori elementi richiesti dal Tulps. I requisiti e le condizioni richiesti per il rilascio dell’autorizzazione", specifica il Consiglio di Stato nella parte finale della sentenza, "devono essere posseduti, dunque, al momento iniziale e conservati per tutto il periodo di efficacia del titolo, ovvero di esercizio dell’attività".

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