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Vlt: no a due concessionari in una stessa sala, principio di univocità legittimo secondo il Tar Lazio

22 agosto 2012 - 10:47

In una sala 'dedicata' alle videolottery non possono coesistere piattaforme di gioco collegate a due o più concessionari diversi. A stabilirlo (o, meglio, a confermarlo definitivamente) sono i giudici della Seconda sezione del Tar del Lazio con una pronuncia  che, nel settore, si è fatta attendere per oltre un anno  e mezzo. Alla fine, dunque, il verdetto del Tar Lazio sul cosiddetto 'Principio di Univocità' è arrivato, a seguito di una udienza di merito che si è svolta addirittura lo scorso ottobre 2011, e ha confermato l'operato dei Monopoli di Stato che avevano imposto l'impossibilità di ospitare più piattaforme di gioco collegate a più concessionari di rete (mentre rimane la possibilità, al contrario, di installare più piattaforme di gioco di produttori diverse purché collegate allo stesso concessionario), attraverso alcuni provvedimenti (e, in particolare, nella circolare del 30 novembre 2010 qui impugnata) che – scrivono i giudici laziali – rappresentano “atti esplicativi di Aams” che “interpreta la legge” ma non “integra” né “pone in esecuzione dandone attuazione” una disposizione di legge. New slot: richiesta di 100 euro per ogni nulla osta prematura secondo Aams

Scritto da Alessio Crisantemi

Ma se la questione poteva, ad alcuni, apparire in qualche modo 'scontata' in quanto espressamente contemplata nell'attuale impianto normativo su cui si basa il settore delle videolottery, in realtà, la situazioe era tutt'altro che semplice, al punto che ci è voluta una sentenza di venti pagine per motivare la decisione presa dal Tribunale Amministrativo, in una diatribe legale alla  quale hanno partecipato – tra ricorrenti, opponendum e adiuvandum – quattro concessionari di rete, due associazioni oltre all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e, quindi, l'avvocatura generale dello Stato.

Il Principio dell'Univocità che lega ad un 'ambiente dedicato' un solo concessionario  e la propria piattaforma, è stato chiarito da Aams - e dunque affermato - attraverso la circolare del 30 novembre 2010, ma è stato fortemente criticato da alcuni concessionari (in particolare, dal concessionario Gamenet, supportato nella causa adll'associazione Ascob visto che la sala vlt specifica era ospitata all'interno di una sala bingo) che sostengono che tale restrizione rappresenti una "limitazione della libertà di concorrenza", peraltro non supportato da un'adeguata previsione normativa.
Una tesi, tuttavia, non ritenuta consona dall'Amministrazione (supportata nella diatriba legale da alcuni concessionari di rete e dall'associazione FederBingo, costituitisi ad adiuvandum) che si direbbe convinta dell'impossibilità di vedere una limitazione della libertà di concorrenza, poiché tale misura non risponderebbe alle esigenze di natura tecnica proprie delle Vlt, ma che è stata assicurata la tutela di interessi anche superiori, come l'affidamento del giocatore e l'ordine pubblico, che le norme di riferimento delle Vlt la presuppongano inequivocabilmente.
Il Principio di univocità è stato previsto nella normativa che regolamenta le videolottery per via di varie esigenze di natura tecnica specifiche di questi prodotti di gioco. Basti pensare al regime delle comunicazioni che ogni concessionario è tenuto ad effettuare per ogni sala e alle difficoltà che scaturirebbero nel far comunicare congiuntamente due (o più) concessionari conviventi nella stessa sala.
Senza contare poi le esigenze tecniche dovute all'esistenza del jackpot sul quale si basano le videolottery. La norma dice che l'importo massimo del jackpot relativo a ogni sala deve essere di 100mila euro e pare quindi impossibile da un punto di vista tecnico la gestione da parte di due o più concessionari conviventi di questo sistema di jackpot, tenendo conto che i sistemi di gioco non sono tecnicamente concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro.
Il caso in questione era tato sottoposto all'attenzione del Giudice Amministrativo (con un ricorso che risale allo scorso marzo) il quale però ha ritenuto di non concedere la sospensiva del provvedimento impugnato richiesta dai ricorrenti ed è quindi rimasto applicabile e vigente. Almeno fino allo scorso 12 ottobre, data in cui era stata fissata dal Tar Lazio la discussione nel merito di tale causa. Salvo poi arrivare fino ad agosto 2012 per la definitiva sentenza.

E nelle lunghissime motivazioni espresse dai giudici – dove trovano posto anche riferimenti espliciti al diritto comunitario (visto che la contestazione principale contro la disciplina di Aams era stata la “palese  lesione del principio, di provenienza comunitaria, secondo il quale la libertà di iniziativa economica deve essere garantita su tutto il territorio degli Stati dell’Unione europea”, con l'interpretazione che Aams fa propria delle disposizioni volte all’attivazione degli apparecchi Vlt ritenuta “fortemente violativa del principio della libera concorrenza tra i concessionari nello specifico settore”, “impedendo loro di realizzare quell’ampia  differenziazione dell’offerta che hanno dimostrato di saper proporre nel concreto”) viene ribadito che “Pur ad un occhio inesperto appare decisamente arduo realizzare correttamente tutte le suindicate operazioni qualora le relazioni intervenissero tra il gestore della sala e, contemporaneamente, apparecchi relativi a più concessionari, tenuto conto che gli apparecchi potrebbero (come avviene nella realtà)  contenere giochi diversi e con diversa capacità di vittoria. La presenza di più relazioni con diversi concessionari si presterebbe quindi a facilitare condotte elusive e poste in essere in violazione delle specifiche e (correttamente) restrittive norme di settore (in quanto rivolte a tutelare interessi di rilievo nazionale e comunitario quale è quello di prevenire l'esercizio delle attività di gioco per fini criminali o fraudolenti e tener conto dell'impatto del settore sulle entrate dello Stato, senza che dette restrizioni appaiano esorbitare “quanto necessario al raggiungimento degli indicati scopi”).

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