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Scommesse ippiche, Tar Lazio accoglie ricorsi su minimi garantiti

03 luglio 2017 - 15:32

Il Tar Lazio accoglie ricorsi di alcuni concessionari contro la riduzione dei cosiddetti “minimi garantiti per le scommesse ippiche.

Scritto da Fm
Scommesse ippiche, Tar Lazio accoglie ricorsi su minimi garantiti

 


Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di alcune imprese, titolari di concessioni cosiddette storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche, contro i provvedimenti adottati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli aventi ad oggetto le richieste di pagamento di integrazione dei cosiddetti “minimi garantiti", con applicazione alla somma originariamente dovuta della prevista riduzione del 5 percento, in quanto "applicativi di una norma dichiarata, in corso di causa, incostituzionale".

 

Tale norma, ricorda la sentenza, "è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 18 novembre 2013, limitatamente alle parole 'non superiore al 5 per cento', nella considerazione della ritenuta irragionevolezza della apodittica fissazione dello sbarramento del 5 percento quale riduzione delle somme dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti, in quanto ritenuta non congrua rispetto alla dichiarata finalità di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari.
La Corte ha, in particolare, rilevato la sussistenza di 'una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio', evidenziando la non emersione dei criteri che hanno ispirato le scelte realizzate con la legge-provvedimento nonché le relative modalità di attuazione, indispensabili affinché la stessa possa essere ritenuta conforme alla Costituzione.
Non essendo quindi riscontrabili, neanche dagli atti parlamentari, le ragioni che possano far ritenere il tetto di riduzione congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, ovvero la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, la norma, nella parte in cui fissa al 5 percento la soglia massima di riduzione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima".
 
 
In particolare, "a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere all’adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta, oppure all’adozione di un atto generale di indirizzo che rechi i criteri, anch’essi coerenti con le indicazioni della Consulta, in base ai quali procedere alla definizione dei rapporti controversi, analogamente a quanto prevedeva, con riferimento alle misure di salvaguardia, l’art. 38, comma 4, lettere l) del decreto legge n. 223 del 2006, abrogato dall’art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012", concludono i giudici.

 

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