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Operazione Game over, Cassazione: 2 condanne confermate e un rinvio

05 luglio 2018 - 11:55

Pioggia di sentenze della Cassazione sull'Operazione Game over che a febbraio ha scoperto rete di agenzie scommesse abusive, due condanne confermate ed un rinvio.

Scritto da Fm
Operazione Game over, Cassazione: 2 condanne confermate e un rinvio

 

Con due diverse sentenze, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi contro la misura di custodia in carcere disposta dal tribunale di Palermo per alcuni soggetti coinvolti nell'operazione "Game over" della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che a febbraio ha portato alla chiusura e al sequestro di oltre 40 agenzie di scommesse abusive in tutto il territorio nazionale.

I reati addebitati sono quelli di concorso esterno in associazione mafiosa, concorso in attività di concorrenza illecita, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

In particolare, il giudice del riesame contesta a Benedetto Bacchi di "essersi accordato con gli esponenti apicali e, segnatamente, con i reggenti delle famiglie di Cosa Nostra
egemoni nei vari quartieri di Palermo e provincia, 'stringendo con essi un patto criminale in forza del quale i suddetti sodalizi avrebbero imposto le imprese del
Bacchi quali unici soggetti legittimati ad effettuare le attività di gestione del mercato dei videopoker delle scommesse on line nei quartieri di rispettiva competenza ed, in genere, di commercializzazione degli apparati di intrattenimento elettronici, obbligando altresì gli esercenti commerciali ad installare tali congegni; mentre altri avrebbero garantito alle singole organizzazioni criminali un introito fisso o calcolato a percentuale sulle entrate dell'affare, sostenendo le casse dei rispettivi mandamenti, in tal modo fornendo un apprezzabile contributo, in termini di mantenimento e rafforzamento, alle strutture criminali interessate all'accordo, che acquistavano, così, consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati'.
 

I giudici evidenziano che "l'ordinanza impugnata ha valorizzato - con analitica motivazione - molteplici ulteriori dati indiziari tratti (anche da procedimenti diversi) da conversazioni intercettate, accertamenti documentali e societari, esiti di attività di indagine di polizia giudiziaria (perquisizioni, sequestri, controlli)". Inoltre, "dagli atti di altro procedimento, l'ordinanza impugnata ha poi argomentato in ordine all'utilizzo da parte delle famiglie mafiose dei conti che raccoglievano le giocate degli scommettitori accesi presso le agenzie controllate, utilizzo che spaziava dalla ripulitura dei proventi delittuosi dell'organizzazione al deposito sicuro di denaro immediatamente disponibile,
fino al servizio di bancomat che consentiva il prelievo di contanti per le esigenze della cosca".
 
 
"Infondata è la censura che fa leva sul parziale annullamento dell'ordinanza applicativa con riguardo all'imputazione provvisoria ex art. 513-bis cod. pen. L'annullamento è stato determinato dall'adesione del giudice del riesame all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite  tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il  rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato: in nessun modo, dunque, tale statuizione incrimina la tenuta del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata in ordine alla 'società di fatto con l'organizzazione mafiosa' che ha consentito la formidabile ascesa imprenditoriale di Bacchi e i rilievi circa il do ut des che ha richiamato le prestazioni assicurate da quest'ultimo (non solo i versamenti in denaro, ma anche l'utilizzo, nei diversi modi sopra richiamati, dei 'conti' delle agenzie di scommesse da parte delle famiglie mafiose in 'società') come correlate alla 'sponsorizzazione' assicurata dall'organizzazione mafiosa in vista dell'espansione dell'attività imprenditoriale di Bacchi, espansione assicurate anche, in concreto, attraverso l'uso di metodi mafiosi da parte esponenti di primo piano di Cosa Nostra per 'convincere' il titolare di un'agenzia a cessare l'attività ovvero con le iniziative di esponenti di una famiglia mafiosa volte a recuperare, per conto del ricorrente, una somma di denaro proveniente dalla gestione dei suoi centri scommesse".
 

Quanto a Salvatore Cusumano, per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato perché, "diversamente da questo sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza ha  esaminato le deduzioni proposte con il riesame, osservando come non rilievi in alcun modo che Cusumano si sia attivato per il pagamento dell'imposta unica per i centri di scommesse e per la relativa regolarizzazione, posto che l'imposta unica sulle scommesse della quale si contesta il mancato pagamento è quella derivante dalle giocate 'da banco', in nero, e non quella derivante dalle giocate effettuate on line sui conti di gioco regolarmente aperti. Il ricorrente critica l'argomentazione del giudice del riesame richiamando il tenore dell'imputazione provvisoria del reato associativo, la cui ampia portata spiegherebbe il rilievo difensivo circa l'iniziativa di Cusumano volta ad pagamento dell'imposta unica: il rilievo, tuttavia, non coglie nel segno, poiché trascura la necessaria valorizzazione sia dell'imputazione provvisoria relativa al reato di truffa (che espressamente fa  riferimento alla raccolta 'da banco' del gioco e delle scommesse), sia della stessa imputazione provvisoria del reato associativo, che, nel delineare le condotte contestate, richiama la raccolta 'fisica' del denaro, nonché, con riguardo al ruolo direttivo attribuito a Benedetto Banchi, l'attività di raccolta delle scommesse 'da banco'. È assorbente, peraltro, il rilievo della carenza - già sul piano della prospettazione articolata dal ricorso - della decisività dei dati che si assumono non valutati (o, almeno, non adeguatamente valutati): carenza di decisività di cui rendono ragione i plurimi elementi indiziari posti dai giudizi cautelari a fondamento della ritenuta sussistenza dei requisiti ex art. 273 cod. proc. pen., elementi - tratti soprattutto da conversazioni intercettate - relativi alla consapevolezza, in capo a Cusumano, della riconducibilità a Bacchi della Phoenix, una delle società utilizzate dal sodalizio, delle preoccupazioni manifestate dall'indagato circa il possibile rinvenimento presso i centri scommesse riconducibili a Bacchi delle eventuali 'bollette' rilasciate ai giocatori per le scommesse 'da banco', il ruolo svolto dal ricorrente in occasione del
sequestro di un locale; elementi, questi, alla luce dei quali, il Tribunale del riesame rileva come sotto la 'maschera' di mera attività di supporto logistico e informatico alle attività di raccolta on line delle scommesse venissero effettuate operazioni in contanti, senza alcuna tracciabilità".
 
 
Per quanto riguarda infine Sebastiano Vinciguerra invece il ricorso è fondato e viene accolto dalla Cassazione poiché, "posto che la partecipazione dell'indagato all'associazione viene desunta proprio in ragione del fatto che egli sostanzialmente sarebbe stato il soggetto incaricato di condurre tale trattativa in rappresentanza anche delle famiglie menzionate dal collaboratore, l'omessa considerazione della produzione difensiva evidenza una indubbia lacuna dell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata, poiché era necessario che i giudici del riesame spiegassero come l'evidenza introdotta dalla difesa sia in grado di conciliarsi con le inferenze tratte dal quadro indiziario esaminato e in particolare con l'interpretazione delle conversazioni intercettate ovvero per quali ragioni le dichiarazioni del Macaluso debbano ritenersi irrilevanti o addirittura inattendibili e comunque inidonee a sostenere la versione dell'indagato circa un interessamento a mero titolo personale all'attività del Bacchi, fermo restando che le pregresse plurime condanne del Vinciguerra per il reato di associazione mafiosa non possono integrare in maniera autonoma un grave indizio dell'attuale appartenenza alla stessa del prevenuto.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Palermo, sezione Riesame per nuovo esame".
 

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