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As.Tro: 'Fattura elettronica anche per le vending machine'

15 febbraio 2019 - 11:07

Secondo l'associazione As.Tro le modalità di trasmissione dei corrispettivi con registratore telematico valgono anche per le vending machine.

Scritto da Redazione
As.Tro: 'Fattura elettronica anche per le vending machine'

"L'Agenzia delle Entrate nel fornire chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi per la grande distribuzione ha fatto presente che la procedura prevista per l’invio dei dati dei corrispettivi vale anche per i distributori automatici vending machine”.

Lo fa sapere in una nota l'associazione As.Tro che spiega che "dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate da soggetti della grande distribuzione devono infatti essere certificate: fatta salva la richiesta di fattura (elettronica), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale; tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
 
Secondo quanto previsto dal Dlgs 127/2015 (articolo 2), per il 2019, - si legge nella nota di As.Tro - questa modalità di certificazione è volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018; obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate; obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
 
La memorizzazione e la trasmissione devono avvenire attraverso strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Le relative regole tecniche sono state stabilite dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, in base al quale gli strumenti tecnologici in questione sono definiti registratori telematici costituiti da componenti hardware e software in grado di registrare, memorizzare in modo permanente e inalterabile, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.
 
In altri termini - spiega ancora As.Tro - la trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del registratore telematico, seguendo le regole tecniche indicate dallo stesso provvedimento.
 
Quest’ultimo, peraltro, ha precisato che, per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta, costituito da un registratore telematico collegato ai singoli punti cassa, definito server di consolidamento-registratore telematico (Server-RT).
 
Il Server-RT, posizionato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia. In sintesi, quindi, ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT, il quale può essere collocato, insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico, idoneo locale centralizzato, nel quale assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica.
 
Ad ogni modo, occorre comunque garantire - affermano da As.Tro - la trasmissione dei dati su un canale sicuro; un’alta affidabilità della connessione per ridurre al minimo i casi di interruzione del collegamento fra punti cassa e Server-RT (off line). Sulla base dell’attuale assetto normativo, quindi, sono da escludere soluzioni operative incompatibili con le specifiche tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016, compresa, quindi, l’ipotesi di un Server-RT unico e centralizzato per azienda, collocato fuori dal territorio nazionale e in cui i dati relativi ai corrispettivi, sebbene salvati in maniera immodificabile, non vengono inviati con cadenza quotidiana.
 
Peraltro, l’invio quotidiano dei dati in questione rappresenta un autonomo obbligo, la cui violazione è specificamente sanzionata (cfr articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015).
 
L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce una violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi, ma anche a ulteriori adempimenti (ad esempio, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva). Ne consegue che non risulta applicabile l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997.
 
A tal proposito - conclude As.Tro - l’Agenzia sottolinea che quanto detto finora vale anche in materia di invio dei dati nel caso di distributori automatici (vending machine, nel cui novero vanno compresi anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo), la cui omissione è parimenti sanzionata (cfr articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015)".

 

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