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Tar Aosta: 'Giusto ampliare luoghi sensibili per prevenire Gap'

23 giugno 2021 - 11:09

Il Tar Valle d'Aosta respinge ricorso contro la mappatura dei luoghi sensibili  del Comune di Quart, no a cambio di destinazione d'uso da discoteca a sala scommesse.

Scritto da Fm
Tar Aosta: 'Giusto ampliare luoghi sensibili per prevenire Gap'

Niente da fare per il ricorso presentato da una società contro la deliberazione con cui il Comune di Quart (Ao) nel 2020 ha adottato la mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale sul gioco del 2015, finendo cosi per negare il cambio di destinazione d’uso da discoteca a sala scommesse all’interno di un capannone a destinazione commerciale (non collocabile in contesti urbano abitativi) chiesto nel 2019.

 

Il Tar della Valle d'Aosta ha difeso la bontà del provvedimento con cui, “nell’ambito della revisione dell’elenco dei cosiddetti 'luoghi sensibili', venivano individuate nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco lecito e scommesse qual è quella svolta dalla ricorrente; tra tali aree, rientrava anche quella ove avrebbe dovuto essere esercitata l’attività della società ricorrente”, si legge nella sentenza.

 

Un cambio di scenario che ha portato la Questura di Aosta a rigettare l’istanza di rilascio di licenze ex art. 88 Tulps, per esercitare l’attività̀ di raccolta delle scommesse e di raccolta delle giocate attraverso Vlt avanzata dalla società.
 
La ricorrente di conseguenza ha chiesto l’annullamento del provvedimento ritenendolo “illegittimo alla luce delle seguenti censure: violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 4 e 4 bis, l.r. Valle d’Aosta n. 14/2015, come modificata dalla l.r. Valle d’Aosta n. 10/2019 – violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione irragionevole e contraddittoria rispetto a precedenti atti della Pubblica amministrazione, per motivazione insufficiente e carenza di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”.
 
Censure tutte rispedite al mittente dal Tar della Valle d'Aosta, con queste motivazioni: “Analizzando nel dettaglio le singole attività che la deliberazione della Giunta comunale (37/2020), oggetto di impugnazione, ha incluso all’interno della lista dei luoghi sensibili, che in precedenza aveva esaminato ed escluso e sulla cui base è stata denegata la licenza, va riscontrata una - almeno parziale, ma comunque idonea per il principio di auto-sufficienza - adeguata interpretazione ed applicazione della normativa regionale in materia.
Ed, invero, la legge regionale n. 14/2015, che ha introdotto il divieto di esercizio delle sale da gioco e sale da scommesse a meno di 500 metri di distanza da alcune categorie di luoghi sensibili, ha come ratio quella di proteggere dai rischi connessi al gioco i frequentatori abituali di tali luoghi, in quanto categorie di persone normalmente più esposte e vieppiù vulnerabili se inserite in un contesto di aggregazione sociale.
Tale ratio va sicuramente tenuta in considerazione ed orienta, quanto al concreto caso in discussione, nel senso che deve ritenersi giustificata la decisione assunta dal Comune di Quart di inserire tra essi strutture rispondenti a tale complessiva finalità”. Quali sono le strutture per le attività ricreative sportive presenti nelle vicinanze del luogo individuato dalla ricorrente per avviare la sala scommesse.
 
I giudici quindi evidenziano: “La numerosità dei luoghi sensibili individuati  pur potendo di fatto determinerebbe il divieto assoluto sull’intera area e non su parti di essa (cd. “effetto espulsivo”), appare proprio coerentemente finalizzata a quella finalità di protezione del primario bene-salute, sia pure, ove possibile, realizzando una equilibrata distribuzione sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.
Nella fattispecie, dunque ed alla luce dell’evoluzione in senso rafforzativo del parametro legislativo regionale, non può dirsi essere mancata una attività istruttoria che possa essere qualificata adeguata, approfondita e ragionevole. In tal senso non appare decisivo, se non ai fini della complessiva posizione di parte ricorrente rispetto ad un diacronico ed asimmetrico sviluppo procedimentale, l’invocata circostanza per cui il Comune di Quart, in replica alle richiesta di ampliamento della lista delle zone sensibili indicate dalla Questura di Aosta, aveva svolto diversamente approfondite considerazioni in merito alla scelta di limitare l’individuazione delle zone sensibili a quelle di cui alla propria deliberazione 58/2019, di talché non può per ciò solo asseritamente dedursi che sarebbe stata necessaria una più approfondita attività istruttoria sulle attività prese in considerazione proprio per giustificare una deliberazione lesiva di interessi noti e di affidamenti, ingenerati dalla stessa Amministrazione”.
 
In parallelo, il Tar respinge la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 4 bis L.r. Valle d’Aosta n. 14/2015: “L'adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia 'allontanando' i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi 'sensibili', perché non è dato ipotizzare situazioni in cui il ricorso a questo criterio consentirebbe di collocare quei punti più vicino a questi luoghi di quanto avverrebbe mediante misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve.
La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi 'sensibili' adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole”.
 

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