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Minimi garantiti agenzie ippiche, CdS: 'Modificare il contratto'

05 luglio 2022 - 09:55

Il Consiglio di Stato boccia appello di Adm e Mef contro due agenzie ippiche ma chiede alle parti di accordarsi per modificare il contratto e rateizzare il debito residuo.

Scritto da Fm
Minimi garantiti agenzie ippiche, CdS: 'Modificare il contratto'

“La revoca delle concessioni ha inciso sul sinallagma funzionale dell’accordo transattivo determinando l’eccessiva onerosità sopravvenuta per i concessionari, i quali si sono ritrovati a dover continuare a corrispondere i ratei del debito riconosciuto pur a fronte del venir meno della prosecuzione del rapporto che avrebbe consentito loro di incassare quanto necessario ad adempiere l’obbligazione di pagamento”.

Lo evidenziano i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono il ricorso presentato da ministero dell'Economia e delle finanze ed Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2019 aveva dato ragione a due agenzie ippiche che si erano viste annullare le note direttoriali dell’ufficio regionale della Sardegna dell'allora Aams che intimavano il versamento degli importi residui, dovuti a titolo di minimi garantiti per gli anni 2000 – 2002 relativamente alle concessioni ippiche detenute e revocate in forza dell’art. 4 bis, co. 2 del Dl n. 59/08 (conv. Dalla L. n. 101/08), senza applicarvi il beneficio della rateazione.

 

Nella sentenza si legge ancora: “In materia contrattuale, posto che ogni operazione economica, specie quelle connesse anche indirettamente all'esercizio di una attività di impresa, è connotata da una determinata alea, che le parti conoscono ed accettano al momento della stipula, l'eccessiva onerosità sopravvenuta viene in rilievo quando l'originario assetto di interessi sotteso al contratto subisce un'alterazione tale da rendere eccessivamente gravosi gli obblighi gravanti su uno dei due contraenti. Tale alterazione deve derivare da fattori eccezionali e imprevedibili di natura oggettiva che le parti non hanno avuto la possibilità di ponderare al momento dell'instaurazione del rapporto, proprio come è avvenuto nel caso di specie a seguito della revoca delle concessioni disposta ex lege.
Deve rammentarsi che la legge stabilisce l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.) e l'irresolubilità per inadempimento della transazione novativa (art. 1976 c.c.), ma non anche l'irresolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta”, ricordano i giudici. Ma “una volta determinatasi la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di pagamento rateale del debito di cui alla convenzione, a causa della revoca ex lege delle concessioni, i concessionari avrebbero dovuto e potuto chiedere la risoluzione dell’accordo novativo: tuttavia ciò non è avvenuto.
Ne discende che la ricognizione di debito cristallizzata negli accordi del 2003 deve ritenersi tuttora valida ed efficace.
D’altra parte, pur essendo mancato il suindicato snodo processuale formalmente incardinato ai sensi della norma riportata, all’impugnazione proposta dinanzi al Tar può attribuirsi tale finalità, che risulta peraltro confermata dall’oggetto del ricorso riportato nella sentenza impugnata, indicato come impugnazione delle note direttoriali dell’ufficio regionale della Sardegna di Aams”.
 
Invero, è assodato che “il potere di interpretare la domanda spetta al giudice del merito che può autonomamente reinterpretare i fatti ed autonomamente riqualificare la domanda da un punto di vista giuridico senza che a ciò corrisponda alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass., Sez. lav., 29 settembre 2021, n. 26454).
Il Collegio ritiene che la 'reazione' dei concessionari alla richiesta dell’amministrazione di pagamento del debito residuo in un’unica soluzione, rappresentata dall’impugnazione delle relative note, vada qualificata come domanda di risoluzione della transazione novativa del 2003 per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ne discende che, pur risultando corretta la tesi dell’amministrazione per la quale il debito riconosciuto con gli accordi transattivi del 2003 non si è estinto, l’amministrazione creditrice, alla stregua della regola fissata dall’art. 1467 c.c., può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Quindi, “l’annullamento delle note impugnate con il ricorso introduttivo va sì confermato ma limitatamente alla pretesa dell’amministrazione di ottenere tout court il pagamento dell’intero debito residuo, per di più in un’unica soluzione, dovendo quest’ultima, quale parte creditrice, offrire la reductio ad equitatem del rapporto sinallagmatico, onde evitare di perdere l’intero credito.
Una pronuncia di risoluzione dell’accordo transattivo per eccessiva onerosità sopravvenuta, infatti, non può essere allo stato assunta dovendosi consentire all’amministrazione creditrice di esercitare la menzionata facoltà di cui all’art. 1467, comma 3, c.c.: invero, quantunque la prosecuzione del rapporto, nei termini formali di cui agli accordi del 2003, non sia tecnicamente più possibile stante l’intervenuta revoca delle concessioni, ciò non impedisce che il rapporto debito/credito venga regolato da una nuova transazione”.
 
La sentenza quindi conclude che “l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata con conseguente annullamento delle note impugnate in primo grado le diverse ragioni fin qui esposte, statuendosi espressamente che il credito residuo dell’amministrazione non è allo stato estinto, in mancanza di una pronuncia giudiziale di risoluzione degli accordi transattivi del 2003 per eccessiva onerosità sopravvenuta, restando integra la facoltà dell’amministrazione di evitare la pronuncia di risoluzione 'offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto', in ipotesi addivenendo ad una nuova transazione che preveda (a titolo di esempio) l’accettazione di una nuova rateizzazione sull’intero debito residuo, ovvero la remissione di parte del debito da versarsi eventualmente in un’unica soluzione, ovvero la compensazione parziale con somme eventualmente dovute ai concessionari delle quali l’amministrazione dovesse riconoscersi debitrice, stabilendo le relative modalità di pagamento del saldo”.
 

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