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Tar Umbria: 'Distanziometro regionale vale anche per le sale scommesse'

13 maggio 2021 - 13:42

Il Tar Umbria conferma cessazione dell’attività di raccolta scommesse in violazione del regolamento di Perugia che discende dalla legge regionale sul contrasto al gioco patologico.

Scritto da Fm
Tar Umbria: 'Distanziometro regionale vale anche per le sale scommesse'

"In ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86.
In tale contesto si pone quindi la legislazione attuativa della Regione Umbria, applicabile ratione temporis al caso di specie, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco e/o sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia".


Questo è il "nodo" della sentenza con cui il Tar Umbria ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Perugia per aver disposto la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili ai sensi del pertinente regolamento comunale, il cui art. 8, come modificato dalla delibera c.c. n. 23 del 20 febbraio 2017, a sua volta impugnata, vieta detta tipologia di attività a distanze inferiori di 500 metri dai luoghi sensibili (nella fattispecie sopra tutto edifici scolastici).

I giudici amministrativi si richiamano all’articolo 6 della legge regionale n. 21/2004, che, "oltre a fissare i limiti di distanza da determinati punti sensibili (comma 1), attribuisce appunto ai Comuni la facoltà di 'individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica' (comma 2)".
Perciò, "l’avversato provvedimento con cui il Comune di Perugia ha intimato al ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili, non può che ritenersi legittimo in quanto emanato in forza di normativa regolamentare locale coerente con la succitata normativa di cui al Tulps ed alla legge regionale n. 21/2004".
 

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