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Bari, Tribunale archivia procedimento per Ctd Betuniq

16 luglio 2014 - 17:59

Il Tribunale di Bari ha disposto l’archiviazione del procedimento in capo al soggetto titolare di un Ctd collegato a Betuniq. Il Pm ha richiesto l’archiviazione sulla base dell’ordinanza emessa in un caso sovrapponibile a quello de quo  dal Tribunale  del riesame di Bari nel febbraio 2013. “

Scritto da Redazione
Bari, Tribunale archivia procedimento per Ctd Betuniq

Il Collegio offrendo una articolata e completa ricostruzione storica dei provvedimenti legislativi e degli interventi della Corte  di Giustizia Europea succedutisi in materia è pervenuto, infatti,  alla conclusione che se la società straniera ha un’autorizzazione estera, per il principio del libero stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui agli art 49 e 56 TFUE può operare sul territorio italiano a meno che l’autorizzazione ex art 88 tulps sia negata per motivi di ordine pubblico”. Nel caso di specie la autorizzazione ex art 88 tulps, è stata negata per motivi inerenti la carenza di valida concessione in capo alla società collegata con il centro.

Questo è un successo per la BetuniQ che si manifesta più nel solo dissequestro, nell’archiviazione del reato presunto in capo al titolare del CTD. Il procedimento penale fa il suo corso, indipendentemente dal dissequestro o meno del materiale inerente la misura cautelare applicata contestualmente o in precedenza, l’azione penale viene di consueto esercitata dal pm al fine di poter sottoporre all’attenzione del Giudice ordinario la valutazione del comportamento illecito dell’imputato.

Aldilà dell’azione proposta avverso un sequestro, che sia una istanza, o che sia un riesame, dove argomento di discussione è in primis, la validità , in termini di legittimità dell’operato delle Forze dell’ordine nell’applicazione della misura cautelare reale, il merito della questione è affrontato nel giudizio ordinario che segue all’esercizio della azione penale da parte del pm . In tal caso, il fulcro è costituito  dalla valutazione che il giudice decidente deve effettuare sul comportamento del soggetto.

In questo caso, in considerazione di provvedimento analogo, il PM in prima persona chiede la conclusione del procedimento penale, non richiedendo un rinvio a giudizio, bensì chiedendo l’archiviazione dello stesso  in ragione dei principi del diritto europeo ex art 49 e 56 TFUE.

 

IL COMMENTO DELLA SOCIETA' - La Uniq Group Ltd , è soddisfatta del risultato che manifesta in modo univoco la non punibilità del titolare del CTD collegato contrattualmente con la stessa in ragione dei principi dell’Unione Europea, contrastanti nel caso di specie e sulla base delle valutazioni che investono la società ed il comportamento del centro, con la normativa nazionale.   

 

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