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Cassazione: 'Scommesse, provare esclusione illegittima da gare'

29 settembre 2016 - 11:37

Per la Corte di Cassazione si possono raccogliere scommesse per boomaker esteri senza concessione solo per illegittima esclusione da gare.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Scommesse, provare esclusione illegittima da gare'

Non si possono raccogliere scommesse su eventi sportivi "per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che con una sentenza ha rigettato il ricorso di un esercente contro il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Vercelli per svolgimento abusivo di attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all'interno del suo esercizio.


Secondo il ricorrente, "la sanzione penale direttamente connessa alla mancanza di concessione contrasterebbe con l'ordinamento comunitario" e con la sentenza della Corte europea di giustizia nel procedimento Gambelli per la quale "le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera circolazione delle merci e dei servizi sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica tanto che nel corso degli anni, sulla base di tale principio, sono state ritenute contrarie alla disciplina europea numerose restrizioni poste dalla disciplina interna". Inoltre, la difesa dell'esercente si richiama anche all'applicazione della sentenza Laezza nel caso Stanleybet per cui "la disciplina che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco è incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Per i giudici della Cassazione però "il ricorrente non contesta l'assenza, nella specie, della concessione di legge in capo al bookmaker e, conseguentemente, della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse, ma deduce l'inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva, nel
solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia, di esiti discriminatori". Il contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione
europea va riconosciuto soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario", ma tale principio non può valere per il caso in esame. "In definitiva, non risulta che il bookmaker abbia mai partecipato ad una gara per l'assegnazione di una concessione in Italia né che la stesso sia stata escluso illegittimamente, sì che, appunto, deve farsi applicazione del principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare", conclude il Collegio.
 

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