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Cassazione annulla con rinvio sequestro di un Ctd Stanleybet

19 ottobre 2016 - 14:26

La Corte di Cassazione annulla con rinvio il sequestro di un Ctd Stanleybet disposto dal tribunale di Frosinone.

Scritto da Fm
Cassazione annulla con rinvio sequestro di un Ctd Stanleybet

"L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone che procederà, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero".

 

Lo dispone la Corte di Cassazione in risposta al ricorso di un esercente contro il decreto di convalida di
perquisizione e sequestro adottato dal Pm del Tribunale di Frosinone di alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri eventi come prestatore di servizio in Italia della Stanleybet Malta Ltd.

 

Il bookmaker inglese aveva sollevato la causa alla Corte di Giustizia Europea Lussemburgo per verificare la compatibilità della clausola sulla cessione gratuita della rete a fine concessione contenuta nel bando Monti ai principi europei.
 
Pur avendo respinto alcune doglianze dell'esercente, i giudici evidenziano che "è suscettibile di sussistere, sul piano dei principi (spettando al giudice del merito, come meglio si chiarirà oltre, valutare, con riguardo al singolo caso sottoposto al suo esame, il contrasto in concreto), la lamentata non compatibilità con gli artt. 49 e 56 T.f.u.e. della previsione in virtù della quale si è imposta forzosamente al concessionario la cessione dei beni, essendo tale disposizione suscettibile di fungere da deterrente alla partecipazione alle gare in termini tali da rappresentare una restrizione al diritto di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi. L'ordinanza della Corte di giustizia pronunciata sul quesito di questa Corte ha infatti sul punto ribadito i principi già affermati dalla sentenza del 28/01/2016 Laezza, pronunciata su analoga domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone in data 09/07/2014 (e dunque successivamente alla domanda sollevata da questa Corte in data 05/02/2014, venendo tuttavia decisa anteriormente a quest'ultima, definita appunto con l'ordinanza del 07/04/2016, Tornassi e altri); tale sentenza ha affermato, come si è premesso sopra, che gli artt. 49 T.f.u.e. e 56 T.f.u.e. devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio nazionale la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione".
 

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