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Cassazione annulla con rinvio sequestro di un Ctd Stanleybet

28 ottobre 2016 - 10:15

Con una nuova sentenza la Corte di Cassazione annulla con rinvio il sequestro di un Ctd Stanleybet disposto dal tribunale di Frosinone.

Scritto da Redazione
Cassazione annulla con rinvio sequestro di un Ctd Stanleybet

 

"L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone, il quale procederà, nell'esercizio dei poteri ad esso normativamente attribuiti nella fase dell'impugnazione cautelare - e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti - a nuovo esame alla
luce di quel che si è qui evidenziato, con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla sussistenza o meno di una concreta naturadiscriminatoria nei confronti dell'operatore straniero".


La Cassazione torna a pronunciarsi contro il decreto di convalida di perquisizione e sequestro adottato dal Pm del Tribunale di Frosinone di alcune attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse sportive o su altri eventi come prestatore di servizio in Italia della Stanleybet Malta Ltd. 

 

Come nei precedenti casi, la Corte di Cassazione annulla con rinvio il sequestro di un Ctd Stanleybet disposto dal tribunale di Frosinone. "Il giudice del merito dovrà preliminarmente tenere conto - spettando infatti a questa Corte la 'lettura', invece, dell'articolo 25 cit. onde ricavarne, in diritto, la prospettata non compatibilità con i principi del trattato alla luce della sentenza Laezza - da un lato che la generale applicabilità della previsione a tutti gli operatori partecipanti alla gara d'appalto del 2012 non esclude l'effetto di deterrenza alla partecipazione stessa lamentato in ricorso e riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia (v. sub § 23 della sentenza Laezza) e, dall'altro, che la pur eventualmente ridotta applicabilità della misura della cessione per effetto della operatività solo a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione non appare incidere in assoluto sulla idoneità in astratto della stessa al perseguimento dell'obiettivo di scoraggiare l'attività illegale. Che tale sia infatti la ratio della misura della cessione dei beni non pare potersi porre in dubbio considerata altresì la volontà in tal senso emergente dai lavori preparatori del dl. 16/2012", evidenziano i giudici.


Il bookmaker inglese aveva sollevato la causa alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo per verificare la compatibilità della clausola sulla cessione gratuita della rete a fine concessione contenuta nel bando Monti ai principi europei.

 

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