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Intascano giocate scommesse, Cassazione conferma condanne

10 marzo 2017 - 12:08

Cassazione conferma condanne per due esercenti che hanno deviato flusso delle scommesse dai canali ufficiali di un concessionario di Stato per incassare giocate.

Scritto da Fm
Intascano giocate scommesse, Cassazione conferma condanne

 

 

"I ricorrenti si sono fraudolentemente serviti della concessione statale ottenuta da Intralot Italia Spa e delle attrezzature da questa messe a loro disposizione in forza del contratto di cessione intercorso tra le parti per eludere la legge e conseguire un lucro illecito".


Per questo motivo la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due uomini contro la sentenza con cui nel febbraio 2016 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con cui erano stati ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata loro contestato e condannati alla pena ritenuta di giustizia per aver manomesso le registrazioni relative a giochi pubblici  e installato computer propri in luogo di quelli ufficiali collegati ai terminali della concessionaria Intralot Italia, al fine di deviare il flusso delle giocate per le scommesse dai canali ufficiali così da incassarne fraudolentemente il corrispettivo.

 

I due truffatori, secondo la ricostruzione dei fatti portata in tribunale, "inoltre avevano stampato scontrini su carta con impresso il nome ufficiale della concessionaria, facendo apparire regolari le
giocate raccolte con i terminali fraudolentemente installati, avevano indotto in errore la clientela conseguendo un ingiusto profitto, costituito dall'incasso illegittimo di 68.700 euro derivanti dai corrispettivi delle giocate, con altrui danno", si legge nella sentenza.

"La corte territoriale ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche poiché gli imputati non hanno manifestato alcuna titubanza o ripensamento nell'azione posta in essere né hanno tenuto un atteggiamento post factum resipiscente o improntato all'autocritica, dando con ciò prova di fortissima determinazione alla frode; nel contempo la Corte d'Appello ha escluso che tali attenuanti potessero essere riconosciute per adeguare la sanzione ai fatti, in ragione della protrazione della condotta, della professionalità illecita e della spudoratezza dimostrate, oltre che dell'intensità e fermezza del dolo", concludono i giudici.
 

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