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Agenzia Entrate: promozione gioco online non sempre intermediazione

25 febbraio 2020 - 11:13

Per la fattispecie di esenzione Iva occorre un collegamento immediato e diretto fra l'attività dell'affiliato e il contratto di gioco.

Scritto da Ac
Agenzia Entrate: promozione gioco online non sempre intermediazione

L'attività di promozione del gioco online, attraverso siti cosiddetti "comparatori di quote", non rappresenta un servizio di intermediazione nella commercializzazione dei giochi a distanza, ma un "servizio elettronico". Pertanto, i servizi resi dall'affiliato nei confronti del concessionario, sono da assoggettare a imposta con aliquota ordinaria. Si tratta del principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a un recente interpello (n.75), resa nota in queste ore e che GiocoNews.it ha potuto visionare in anteprima. Una materia che è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Agenzia fiscale e che torna oggi decisamente di attualità alla luce dell'introduzione di un divieto totale di pubblicità che ha stravolto le attività di affiliazione, intervenendo di conseguenza anche sulla natura del rapporto tra affiliato e concessionario.

IL CASO DELLE AFFILIAZIONI - Il caso esaminato riguarda nello specifico la promozione del gioco online e, in particolare, l'attività di affiliazione, ossia quella esercitata da soggetti che, tramite siti definiti "comparatori di quote", svolgono attività di informazione, comparazione e promozione, permettendo ai potenziali giocatori di accedere direttamente alle piattaforme di gioco dei diversi operatori del settore. Tale attività prevede che l'affiliato esponga, sul proprio sito internet, informazioni comparate su provider di gioco lecito che permettono al visitatore del sito di informarsi sull'esistenza dei provider stessi e sulle varie condizioni di gioco. E che consenta, eventualmente, di approdare al sito del provider del gioco lecito prescelto per il tramite di banner (fermo restando, su questo specifico punto, la verifica della conformità con le Linee guida fornita dall'Agcom a interpretazione delle disposizioni restrittive disposte dal decreto Dignità che, come noto, impone il divieto totale di promozione del gioco con vincita).
La remunerazione dell'affiliato - ovvero, la "commissione" - è corrisposta in base a un resoconto mensile recante il numero dei nuovi giocatori che si sono iscritti alla piattaforma interessata durante il mese di riferimento e hanno effettuato il deposito minimo richiesto presso il proprio conto di gioco. Tenuto conto anche di quanto previsto dal programma di affiliazione, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che l'affiliato, in realtà: “non interviene nelle trattative, né nella fase di firma del contratto, non è investito del potere di vincolare la società concessionaria o produrre effetti giuridici in capo alla stessa e si limita a promuovere i prodotti offerti dalla società concessionario e a indirizzare i potenziali giocatori ai siti del programma di affiliazione”. Non esistendo un collegamento immediato e diretto nell'attività svolta dall'affiliato con la sottoscrizione del contratto di gioco, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che sussista la fattispecie di esenzione Iva (di cui all'articolo 10 comma 1 n.9 del Dpr 633/72, per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 del Dpr 633/72 (fra le quali, quelle relative all'esercizio dei giochi, delle scommesse e la raccolta delle giocate).
Sul punto sono state richiamate le conclusioni della precedente risposta a interpello n.89/2018, relativa alla remunerazione per l'attività di assistenza ai punti di commercializzazione spettante a un soggetto che opera su mandato di una società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi.
 
SERVIZIO ELETTRONICO - Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, l'attività svolta dall'affiliato costituisce un servizio elettronico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Ue 282/2011. Tale disposizione comprende infatti anche i servizi elencati nell'allegato 1 dello stesso regolamento, fra i quali, la "fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o sito web" (anche se, tale tipo di attività, non risulta oggi più realizzabile in virtù anche qui del divieto di pubblicità vigente). Come chiarito nelle note esplicative della Commissione europea, peraltro, i servizi che consistono nel confronto di prezzi (e i servizi offerti da siti web analoghi), essendo normalmente erogati tramite internet e in modo automatizzato, "dovrebbero normalmente essere considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici".
 
Pertanto, i servizi resi dall'affiliato nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia (il concessionario, Ndr) sono prestazioni "territorialmente rilevanti" ai fini Iva in Italia (articolo 7-ter comma 1 lettera a) del Dpr 633/72) da assoggettare a imposta con aliquota ordinaria.
Qualora invece il prestatore sia un soggetto non residente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il tributo deve essere assolto con il meccanismo dell'inversione contabile (ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del Dpr 633/72).

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