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Scommesse, CdS: 'Ctd non sanati, sì a controlli della Questura'

10 luglio 2020 - 14:34

Il Consiglio di Stato risponde alla richiesta di parere del Viminale sui Ctd collegati a bookmaker esteri senza concessione che non hanno aderito alla regolarizzazione prevista dalla legge di Stabilità 2015.

Scritto da Fm
Scommesse, CdS: 'Ctd non sanati, sì a controlli della Questura'


Stessa situazione giuridica e stessi controlli delle sale autorizzate per i centri trasmissione dati che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione per i punti gioco che offrono scommesse anche se non collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A decretarlo il Consiglio di Stato, rispondendo alla richiesta di parere avanzata dal ministero dell'Interno in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 644, della legge di Stabilità 2015.

Il Ministero in particolare ha chiesto se “l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 si applichi solo ai soggetti che operavano nel settore dei giochi leciti alla data del 30 ottobre 2014, senza la concessione rilasciata da Adm ovvero anche ai soggetti che a quella stessa data ancora non operavano, consentendo loro entro 7 giorni dall'avvio dell'attività la comunicazione di cui al comma 644”, e se il sistema dei “controlli che il Questore deve espletare, ai sensi del ripetuto art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014, sia destinato a culminare nel rilascio di un'autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all'art. 88 Tulps, ovvero si inserisca in un regime amministrativo del tipo di quello contemplato dall'art. 19 della legge n. 241/1990”.
Il Ministero ha riferito di avere sottoposto la questione all'attenzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha proposto, rispetto al primo quesito, “una lettura che concilia entrambe le disposizioni, per cui l'obbligo di comunicazione alla Questura può riguardare solo coloro che, successivamente al 30 ottobre 2014, avviano un'attività di raccolta scommesse quale punto vendita di uno di quei soggetti che, pur già attivi alla predetta data, non hanno proceduto alla regolarizzazione o ne siano decaduti”.

Secondo i giudici, “il testo della lettera e) del comma 644, nel quale si annidano le ambiguità che hanno suscitato i dubbi sollevati dall’Amministrazione, deve conseguentemente essere letto e interpretato in coerenza (e non in contraddizione) con la logica del complesso normativo in esame e dunque in coerenza con la lettera della prima parte del comma 643, che ne definisce il perimetro logico e teleologico.
In particolare, la previsione, nella lettera e) citata, secondo la quale il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta deve effettuare le comunicazioni ivi prescritte 'entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività', non può certo essere interpretata nel senso di autorizzare nuove aperture di esercizi o punti di raccolta da parte di soggetti che non avessero già esercitato come terminali di Ctd attivi alla data del 30 ottobre 2014, ma solo nel più circoscritto senso di consentire la comunicazione anche a chi sia decaduto e a chi sia subentrato al soggetto originario, che già esercitava alla data del 30 ottobre 2014, ed abbia successivamente ceduto l’attività.
Depone nella indicata direzione anche il testo dell’art. 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha spostato in avanti il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione e che ha accomunato in tale proroga il regime dei commi 643 e 644, stabilendo che 'Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014”.
 
 
Nel parere inoltre si legge che “appare condivisibile la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una lettura conforme all'ambito soggettivo di applicazione della norma che interpreti l'obbligo di comunicazione - ove non avvenuto entro i primi sette giorni dall'entrata in vigore della norma - come rivolto unicamente a chi, successivamente a tale data, avvii l'attività di raccolta quale punto vendita di uno dei soggetti che, già attivo al 30 ottobre 2014, non ha aderito alla regolarizzazione o ne sia decaduto”.
 

Infine, riguardo al sistema dei controlli che il Questore deve espletare, secondo il Consiglio di Stato “l’adozione del modello (sia pur impropriamente) riferibile (lato sensu) alla Scia (sotto il profilo della non necessità del rilascio di provvedimento autorizzativo formale ex art. 88 Tulps), può evitare quegli inconvenienti segnalati dall’Amministrazione in termini di pericolo di vanificazione o destrutturazione, ancorché limitatamente a questi casi ormai residuali di situazioni soggettive regolarizzate in base alla norma speciale in esame, di quel sistema autorizzatorio completo, imperniato sul 'doppio binario' (concessione governativa e autorizzazione di polizia), 'in cui vengono verificati ex ante i requisiti soggettivi ed oggettivi, mentre in itinere vengono svolti costanti controlli volti ad accertare la permanenza di quelle situazioni che hanno legittimato il rilascio del titolo nonché il corretto utilizzo dello stesso, pena la sua revoca o sospensione'.
Per tutto quanto sopra chiarito, infatti, può senz’altro affermarsi che i controlli 'a tutto tondo' eseguiti dall’Amministrazione, sia nella fase iniziale della verifica sulla base della comunicazione, sia in itinere, in base ai normali poteri di controllo e di intervento previsti dal Tulps, possono ritenersi tutti appieno esercitabili, senza particolari limiti cronologici perentori, anche con riguardo ai soggetti regolarizzati ex comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014”.
 
 
 

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