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Scommesse: Commissione Aams a concessionari "Quote sbagliate vanno pagate"

29 aprile 2013 - 15:15

Una decisione ferma e decisa quella della Commissioneper la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive dei Monopoli che ha accolto il ricorso di un operatore che lamentava il mancato pagamento da parte di un concessionario di alcune vincite realizzate a seguito di scommesse a quota fissa su eventi sportivi effettuate il 2 ottobre 2012. Le scommesse in questione, accettate su rete fisica e su rete a distanza, erano del tipo Under/Over 5,5 e Under/Over 0,5, 2° tempo ma erano sbagliate ed evidentemente molto vantaggiose per lo scommettitore. La legislazione italiana di solito protegge il bookmaker evitando spesso pagamenti enormi su quote sbagliate (il classico '0' messo in più che può cambiare esponenzialmente l'importo pagato rispetto a quello scommesso). Tuttavia in questo caso l'errore del concessionario non trova giustificazioni e lo scommettitore, seppur dopo qualche mese, potrà incassare la sua scommessa.

Scritto da Sm

Il concessionario ha comunicato, prima dello svolgimento degli eventi, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai punti vendita presso i quali sono state accolte le scommesse ed ai singoli giocatori per le giocate telematiche che le quote praticate sulle giocate erano frutto di ‘un macroscopico errore , peraltro determinato da un'imprevedibile anomalia verificatasi nelle procedure informatiche del concessionario’. Tale errore, ad avviso della società concessionaria, sarebbe essenziale e riconoscibile dal giocatore e darebbe luogo all'annullabilità del contratto

di scommessa o, a tutto concedere , al ricalcolo della eventuale vincita sulla base delle quote corrette. Il giocatore, a fronte del diniego del punto vendita in cui aveva effettuato le giocate, chiede il pagamento delle vincite in base alla normativa vigente ed ai principi di correttezza e buona fede.

Secondo i Monopoli il ricorso è fondato e va accolto.

LA MOTIVAZIONE – “L'art. 5, comma 4 del D. M. 1° marzo 2006, n. 111, recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2004 , n. 311, dispone che “sulla base del programma ufficiale predisposto da Aams il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa”. L'art. 6, comma 1 del decreto citato stabilisce che “sono considerate valide le

scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale”, mentre il successivo comma 3, che elenca le ipotesi in cui la scommessa è considerata non valida e le altre disposizioni dello stesso D.M. n. 111 del 2006 non contemplano l'errore nella formulazione delle quote come causa di annullamento della scommessa accettata. L'art. 12 dello stesso decreto stabilisce , inoltre, che «le quote offerte dal concessionario possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione .... » sancendo, quindi, l'inalterabilità delle quote determinate dall'assuntore del gioco dopo l'inibizione delle giocate.

Tale contesto normativo, per quanto rigoroso, si giustifica alla luce dei principi giuridici della responsabilità gestionale del concessionario e del rischio d'impresa gravante sullo stesso in osservanza degli obblighi convenzionali assunti e in base ai canoni giuridici dell'istituto della concessione amministrativa. Ed infatti, le convenzioni sottoscritte con Aams sia per la raccolta del gioco tramite rete fisica che tramite rete online pongono a carico del concessionario la responsabilità economica per le perdite di esercizio derivanti dalla gestione dell'attività affidata ed in particolare dalla «gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori, che possa comunque derivare dall'esercizio dei giochi pubblici non imputabile alle informazioni trasmesse dal totalizzatore nazionale ... ».

Quanto poi al profilo dell'affidamento del giocatore, escluso dalla difesa del concessionario, si osserva che lo stato psicologico di buona fede non è obiettivamente accertabile in base alle risultanze degli atti in possesso di questa Commissione, per stabilire la correttezza del comportamento del giocatore così come non è valutabile la sua avvedutezza, la sua esperienza e perizia tecnica nel settore specifico né la sua normale diligenza di uomo medio. Non appaiono, pertanto, sicuramente individuabili nel caso di specie, né provati dalla parte che li invoca, i requisiti dell'essenzialità dell'errore e della sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente che connotano l'errore materiale a cui si riferisce la società concessionaria. Ad una considerazione astratta della situazione di fatto, si nota che la divergenza tra le quote proposte dalla parte resistente e quelle degli altri concessionari, secondo l'elaborazione comparativa fornita da Sogei spa con riguardo alla scommessa in discorso, anche se sussistente, non sembra tanto macroscopica ed abnorme da essere rilevabile «ictu oculi» da una persona di normale diligenza a cui fa riferimento l'art. 1431 del codice civile. Anzi, più che di una svista nel calcolo, frutto di inesperienza o disattenzione rilevabile prima facie e di conseguenza rettificabile - come chiesto solo dal concessionario e non dalla controparte - sembra trattarsi di una valutazione non accorta nella formulazione delle quote di vincita. La questione non cambia anche a voler ammettere l'«imprevedibile anomalia verificatasi nelle procedure informatiche del concessionario» addotta dal concessionario a giustificazione dell'erroneità delle quote, trattandosi comunque di accadimenti gestionali ascrivibili alla responsabilità della società esercente l'attività di gioco che è tenuta a termini della convenzione di concessione a garantire “il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche” e a “correggere tutte le criticità emergenti nonchè a riparare i malfunzionamenti di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare durante il funzionamento”.

 

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