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L'imposta unica AdM è dovuta anche per i bookmaker esteri

16 giugno 2014 - 10:52

L’imposta unica richiesta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle agenzie di scommesse collegate a bookmaker esteri è legittima e dovuta per concorsi e scommesse di qualunque tipo, anche se svolti al di fuori del territorio nazionale.

Scritto da Ca
L'imposta unica AdM è dovuta anche per i bookmaker esteri

E sono stati respinti i ricorsi presentati dai gestori di centri collegati a un bookmaker internazionale, sprovvisto di concessione dei Monopoli. Lo ha confermato una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio riportata da Italia Oggi Sette.

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse – ha stabilito la Commissione, in linea con le decisioni prese in altri uffici tributari - è dovuta da tutti coloro che propongano delle giocate all’interno del territorio dello Stato, anche se l’organizzatore ha sede e svolge la propria attività esclusivamente all’estero. L’imposta è dovuta, in solido, dall’organizzatore straniero e dagli intermediari italiani che raccolgono le scommesse nel territorio nazionale.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli accertamenti contestando il requisito della territorialità che – secondo le tesi difensive - deve individuarsi nel luogo in cui il contratto di scommessa dovuta in Italia si ritiene concluso, e quindi al di fuori del territorio italiano in questo caso specifico, dove l’organizzatore è appunto un bookmaker estero, senza sedi in Italia.

Inoltre i titolari dei centri sostenevano di non aver comunque alcun obbligo al pagamento dell’imposta, in quanto semplici intermediari e centri di trasmissione dati, che non assumono alcun ruolo nella gestione della scommessa, se non quella di trasmetterla all’operatore.
Tutto confermato, invece. Il fulcro della questione è contenuto nell'articolo 3 della norma sull’imposta unica per concorsi e scommesse (un decreto legislativo del 1998): "Il soggetto passivo del tributo non è solo colui che assume in proprio il rischio della scommessa, ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore, non assuma il suddetto rischio, agendo per conto di altri".
Sulla territorialità, invece, conta il luogo di accettazione della scommessa e non deve viene effettivamente raccolta.

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