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Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seguire

21 marzo 2015 - 09:05

Si apre una nuova fase con lo storico condono dei centri di trasmissione dati delle società che operavano senza la concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato sul suo italiano.

Scritto da Cesare Antonini
Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seguire

Al di là dell'adesione al condono che ha visto sanare neanche la metà dei punti di raccolta che, si stima, siano senza licenza (2.200 su 7.000 per tre operatori principali che hanno aderito, Betaland, Goldbet e Planetwin365) ora si apre una fase che ci porterà al 2016, il nuovo anno zero del settore delle scommesse e del regime concessorio italiano.

 

Tuttavia del 2016 abbiamo parlato a più riprese. Il tema che alcuni legali esperti del settore e operatori c'hanno sollecitato e 'imbeccato' non parla di futuro ma di presente e, semmai, futuro prossimo. Cioè come si arriva al 2016 senza ripresentarsi con gli stessi errori di sempre che consentono a ambiziosi e solerti studi legali di ribaltare sequestri, annullare denunce e gabbare leggi statali? Il punto è proprio questo. Non si può stare fermi con le mani in mano e passare dal condono al nuovo bando di gara che ridisegnerà il settore (in mezzo c'è anche la delega fiscale che puo' comunque apportare qualche cambiamento). In questi mesi piuttosto surreali con concessioni vecchie, storiche, licenze di appena 2 anni, Ctd sanati, Ctd ancora irregolari, bisogna iniziare a fare un lavoro assai importante e rimettere in sesto il settore proprio adesso. In questi mesi bisogna applicare le sanzioni e far rispettare le leggi con pugno fermo e deciso.

Tuttavia è proprio questo il problema: riusciranno le forze dell'ordine e Adm ad applicare compiutamente le sanzioni? La Legge di Stabilità, del resto, parla chiaro. Ed è da quelle indicazioni, specie all'articolo 644, che bisogna partire e arrivare a destinazione, ad obiettivo completato. Un modo per garantire che lo sforzo deiCctd sanati abbia avuto un senso anche se, la memoria storica del settore, non ci fornisce elementi validi per ben sperare.

Le sanzioni della legge di stabilità

Come detto la Stabilità parla chiaro e, all'articolo 644 dice che, "nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonchà di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti".

Per questi operatori che rimangono borderline è (sarebbe o sarà) "vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000 e continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni" che riporta altri divieti e restrizioni.

Ora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta "comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". In assenza di tutto questo ora il questore può disporre la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta".

Una novità importante per i nuovi centri è quella di poter installare apparecchi da intrattenimento finora permessi solo nei locali dotati di licenza Adm. Ovviamente il divieto continua per chi non si è regolarizzato.

Il prezzo che si deve far pagare

Ma cosa si rischia se non si è provveduto all'adesione al condono? Le sanzioni vanno dai 10mila ai 50 mila euro per le violazioni di tutti i punti ma si inaspriscono addirittura dai 50mila ai 100mila per chi viola il divieto di rilasciare vincite superiori a 10mila euro. Naturalmente è prevista anche la chiusura del punto di vendita e anche la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

Le criticità da risolvere, i controlli da implementare

Queste le sanzioni previste dalla legge statale. Per gli operatori, invece, dove bisognerebbe intervenire? Da alcuni approfondimenti di Gioco News con gli addetti ai lavori le pene devono essere sia pesanti e sia applicate e applicabili per fungere da vero deterrente all'apertura di ctd ancora collegati a operatori esteri.

Ma la debolezza dell'attività repressiva appare evidente per come è strutturata ora. Andando a spulciare tra le linee dei legali spunta una curiosità: nelle sedi delle udienze del Tribunale del Riesame è emerso che non c'è contraddittorio tra le parti perché il codice di procedura penale non lo prevede. Gli avvocati scaltri dei Ctd sembrano avere, quindi, campo facile su giudici spesso digiuni o poco esperti di questa materia. Qualora venisse inserita la possibilità di controbattere in quella sede probabilmente l'attività legale dei concessionari regolarizzati potrebbe avere la meglio o comunque orientare correttamente l'iter giudiziale.

Va però precisato che l'azione legale di cui stiamo parlando in questi anni è stata portata avanti con risorse dei concessionari legali che si sono trovati costretti a difendere le loro posizioni minate da una concorrenza parallela e sleale. Le autorità pubbliche, in questo caso, non hanno mai agito contro la rete dei centri privi di licenza.

Per questo bisogna sempre tenere a mente la tesi iniziale di questo discorso. Specie nella fase delle sanzioni amministrative i problemi potrebbero saltare fuori in maniera ancor più preponderante. I controlli spetteranno ai funzionari Adm sul territorio, alla questura e ai vigili urbani e ad altre autorità locali. La giurisprudenza di questi provvedimenti, in caso di ricorsi ed opposizioni, si svilupperà presso i giudici di pace che hanno una conoscenza piuttosto limitata di questo settore. Per questo il rischio è che si generi un'ulteriore fase confusa con gli operatori, stavolta anche gli ex 'illegali' che già premono, spingono, sperano e chiedono ai Monopoli di Stato e alle autorità, di garantire la sostenibilità e la legalità nel settore delle scommesse italiane.

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