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Tar Abruzzo: ‘Sistema concessorio non in contrasto con ordinamento comunitario’

28 dicembre 2015 - 15:00

Con una sentenza, il Tar Abruzzo ribadisce la validità del sistema concessorio in Italia e la necessità della licenza Tulps.

Scritto da Anna Maria Rengo
Tar Abruzzo: ‘Sistema concessorio non in contrasto con ordinamento comunitario’

“Il sistema concessorio-autorizzatorio, imposto dall’ordinamento nazionale in materia di attività di raccolta di scommesse, e che fa perno sull'art. 88, Tulps, non è in contrasto con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli artt. 43 e 49 del Trattato Ce”.

È quanto ha ribadito il Tar Abruzzo in una sentenza che respinge il ricorso di alcuni esercenti di Collecorvino, in provincia di Pescara, a cui era stato negato l’ok della Questura perché collegato a un bookmaker maltese non autorizzato.

I giudici sottolineano inoltre che “nel sistema giuridico nazionale l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia l’autorizzazione di Pubblica sicurezza di cui all'art. 88, Tulps con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”.

Nella sentenza, si evidenzia infine che “il Centro trasmissione dati (C.D.T.) non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce, atteso che il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.

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