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Tar Puglia: 'Legge Gap, no deroga per esercizio autorizzato nel 2016'

05 settembre 2018 - 11:24

Il Tar Puglia boccia ricorso di un punto scommesse che viola distanze da luoghi sensibili ai sensi della legge regionale sul Gap, giusto atto del Comune di Lecce.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Legge Gap, no deroga per esercizio autorizzato nel 2016'

 

"Non si applica nella specie il regime derogatorio di cui all’art. 7, comma 3, della Legge Regionale Pugliese 13 dicembre 2013, n. 43, in quanto l’autorizzazione (personale) ai sensi dell’art. 88 Tulps per la gestione del negozio di gioco sportivo e ippico in questione è stata rilasciata dalla Questura di Lecce al ricorrente solo nel 2016 (e, precisamente, in data 15.11.2016 per l’esercizio scommesse e in data 5.12.2016 per l’esercizio degli apparecchi ex art. 110, co.6, lett. b, Tulps), quindi dopo l’entrata in vigore della suddetta legge regionale".


Lo evidenzia il Tar Puglia nel respingere l’istanza cautelare proposta da una società contro Comune di Lecce, Questura di Lecce e  Regione Puglia per l'annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 Cpa, dell'ordinanza che ha disposto la chiusura immediata del negozio di gioco sportivo e ippico, in quanto "ubicato ad una distanza non regolamentare, ovvero è situato a meno di 500 metri lineari da luoghi cosiddetti 'sensibili', misurati seguendo il percorso pedonale nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e pertanto, non sussistono i presupposti per il regolare esercizio di ogni tipologia di offerta di gioco di cui all'art. 110 del Tulps, comma 6, ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio di autorizzazioni 86/88 del Tulps”.
Per il Tar, inoltre, "il gravato ordine comunale di cessazione dell’attività del punto raccolta scommesse di cui trattasi è provvedimento correttamente e doverosamente adottato dall’Autorità Comunale resistente, nell’esercizio del potere inibitorio spettante al Comune medesimo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7, della citata L.R. n. 43/2013, senza necessità di adottare provvedimenti in autotutela rispetto alle predette autorizzazione di pubblica sicurezza del 2016; le stesse autorizzazioni di pubblica sicurezza del 2016 (provvedimenti non impugnati) sono state espressamente rilasciate 'ai soli fini di Pubblica Sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di Legge Statale, Regionale o da regolamento comunale. In particolare, ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella Legge Regionale Puglia n. 43 del 13.12.2013'; stante il carattere vincolato del provvedimento comunale gravato, le doglianze di carattere formale e/o procedimentale sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, L. n. 241/1990; il provvedimento inibitorio comunale gravato è sufficientemente motivato con il riferimento all’insussistenza del requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima da (almeno) tre luoghi 'sensibili' di cui all’art. 7, comma 2, della L. R. n. 43/2013; le suddette (varie) distanze, tutte di molto inferiori alla distanza minima di almeno 500 metri prescritta dalla citata normativa regionale, sono state correttamente misurate seguendo il percorso pedonale breve (ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 43/2013), come risulta dal provvedimento impugnato e dal verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 6 aprile 2018 ivi richiamato, all’atto del quale era presente anche parte ricorrente".

Infine, per i giudici "le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. n. 43/2013 appaiono manifestamente infondate".

 

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