skin

Cds boccia ricorso sala scommesse: 'Viola distanziometro Puglia'

12 ottobre 2018 - 08:57

Il Consiglio di Stato respinge appello di una sala scommesse di Lecce chiusa perché viola la legge pugliese sul gioco.

Scritto da Fm
Cds boccia ricorso sala scommesse: 'Viola distanziometro Puglia'


“Il locale adibito a sala giochi risulta ubicato a meno di 500 metri da luoghi sensibili; non è applicabile la normativa transitoria di cui alla legge regionale n. 43 del 2013 poiché le licenze sono state rilasciate successivamente all’entrata in vigore della detta normativa; nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda appare prevalente quello pubblico a contrastare i fenomeni di ludopatia”.

Sono le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dal gestore di una sala scommesse contro il Comune e la Questura di Lecce per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Puglia  concernente la chiusura di un locale adibito a sala giochi.

 

Il Tar Puglia, nell'ordinanza pubblicata a settembre, aveva sottolineato che "il gravato ordine comunale di cessazione dell’attività del punto raccolta scommesse di cui trattasi è provvedimento correttamente e doverosamente adottato dall’Autorità Comunale resistente, nell’esercizio del potere inibitorio spettante al Comune medesimo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7, della citata L.R. n. 43/2013, senza necessità di adottare provvedimenti in autotutela rispetto alle predette autorizzazione di pubblica sicurezza del 2016; le stesse autorizzazioni di pubblica sicurezza del 2016 (provvedimenti non impugnati) sono state espressamente rilasciate 'ai soli fini di Pubblica Sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di Legge Statale, Regionale o da regolamento comunale. In particolare, ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella Legge Regionale Puglia n. 43 del 13.12.2013'; stante il carattere vincolato del provvedimento comunale gravato, le doglianze di carattere formale e/o procedimentale sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, L. n. 241/1990; il provvedimento inibitorio comunale gravato è sufficientemente motivato con il riferimento all’insussistenza del requisito oggettivo e sostanziale della distanza minima da (almeno) tre luoghi 'sensibili' di cui all’art. 7, comma 2, della L. R. n. 43/2013; le suddette (varie) distanze, tutte di molto inferiori alla distanza minima di almeno 500 metri prescritta dalla citata normativa regionale, sono state correttamente misurate seguendo il percorso pedonale breve (ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 43/2013), come risulta dal provvedimento impugnato e dal verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 6 aprile 2018 ivi richiamato, all’atto del quale era presente anche parte ricorrente".

 

Articoli correlati