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Tar Marche: 'Legge gioco, leciti limiti anche per centri scommesse'

07 gennaio 2019 - 16:22

Il Tar Marche conferma validità della legge regionale sul gioco anche per centri scommesse e boccia ricorso contro ordinanza di Macerata.

Scritto da Fm
Tar Marche: 'Legge gioco, leciti limiti anche per centri scommesse'

“Non può condividersi la lettura restrittiva che la ricorrente fa della legge regionale delle Marche e, in particolare, dell’art. 5, comma 4 (che, letto in combinato disposto con l’art. 110, comma 4, del Tulps, andrebbe riferito, a suo dire, al solo utilizzo di 'apparecchi previsti dalla normativa statale', ovvero slot machine e vlt, e non anche alle scommesse). Tutto l’impianto della legge regionale citata, invero, è costruito per prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico o Gap in tutte le sue estrinsecazioni, sicché, in mancanza di una specifica previsione che limiti l’applicazione della disciplina in essa contenuta a talune tipologie di gioco, si deve ritenere che l’ambito di applicazione ricomprenda, indistintamente, qualsiasi forma di gioco dal quale derivi un premio in denaro, ivi comprese le scommesse ippiche e/o sportive. Anche queste ultime, infatti, hanno come effetto quello di creare dipendenza, soprattutto nelle fasce più deboli e a rischio della popolazione, per via della tentazione di un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando l’intermediazione del personale addetto.”


Lo evidenzia il Tar Marche nella sentenza con cui il respinge il ricorso di una società che gestisce un centro di scommesse sportive su rete fisica contro l'ordinanza sindacale del Comune di Macerata che vieta la raccolta dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 20.
 
Per i giudici inoltre “l’ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco nell’esercizio legittimo delle proprie prerogative e competenze nella materia de qua (art. 50, comma 7 del Tuel e art. 5, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2017). Con particolare riferimento a quest’ultima disposizione, la stessa prevede che le limitazioni orarie siano contenute nel limite delle dodici ore complessive giornaliere, limite che, nella fattispecie, è stato pienamente rispettato, collocandosi l’interruzione giornaliera stabilita dal Comune di Macerata ben al di sotto dell’interruzione massima consentita; peraltro, sebbene l’intesa del 7 settembre 2017 sancita in sede di Conferenza unificata abbia previsto un limite di sei ore complessive di interruzione quotidiana al giorno, la stessa intesa ha tuttavia fatta salva l’efficacia delle disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, che prevedono una tutela maggiore (tra cui si collocano, appunto, quelle dettate nella Regione Marche).
Con l’adozione dell’ordinanza impugnata, quindi è stato realizzato un equo contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non potendosi escludere che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.
 
Infine “la limitazione oraria disposta dall’ordinanza sindacale è attuativa della previsione contenuta nella legge regionale, la quale, a sua volta, prevede che tale misura sia adottata dai Comuni a tutela della salute pubblica. È dunque alla legge che va ricondotta la scelta (an) di limitare l'attività imprenditoriale privata, mentre la misura della limitazione (quantum) è rimessa alla libera determinazione dei Comuni; nel caso in esame, la sua ragionevolezza sotto il profilo del contemperamento con la salvaguardia dell’attività imprenditoriale privata è stata già vagliata dal punto di vista della proporzionalità”.
 

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