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Tar: 'No licenza gioco anche con violazione parziale dei limiti orari'

11 febbraio 2019 - 15:00

Il Tar Lombardia conferma sospensione della licenza a sala gioco che non rispetta 'parzialmente' limiti orari imposti da ordinanza del sindaco.

Scritto da Fm
Tar: 'No licenza gioco anche con violazione parziale dei limiti orari'

“Premesso che l’ordinanza impositiva delle fasce orario 'di spegnimento' si riferiva espressamente anche alle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi e che il titolare della licenza ha espressamente dichiarato di non intendere rispettare la limitazione orario in toto (circostanza confermata anche dalla responsabile di sale e comunque mai concretamente smentita), la sanzione può ritenersi legittimamente irrogata colpendo l’intera attività svolta nella sala, a prescindere dal fatto che le irregolarità, in concreto rilevate solo rispetto a taluni dei giochi presenti al suo interno, non potendosi, in ciò, ravvisare alcuna sproporzione della misura”.

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato contro da una società titolare di alcune attività di gioco per l'annullamento del provvedimento con cui il questore della Provincia di Brescia ha disposto la sospensione per giorni venti di tutte le licenze intestate e dell’ordinanza del sindaco del Comune di Carpenedolo (Bs)del 12 marzo 2018, recante “Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale Vlt, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”, richiamata per relationem dal suddetto provvedimento.
 
 
La norma, si legge nella sentenza, infatti, “prevede che 'Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata'. Tale formulazione implica che, nella discrezionalità dell’autorità di polizia, rientri la facoltà di sospendere tutte le autorizzazioni di cui il soggetto autorizzato è titolare, a prescindere dal fatto che l’abuso riguardi una sola di esse, se ritenuta tanto grave da giustificarla. E nel caso di specie lo è senz’altro, considerato che il titolare delle autorizzazioni ha deliberatamente violato le prescrizioni comunali, la cui efficacia non è stata sospesa pur a fronte della specifica domanda formulata in tal senso, dando indicazioni ai propri dipendenti affinché gli stessi non tenessero in alcuna considerazione le conseguenti limitazioni, pienamente operative nel territorio comunale di Carpenedolo.
Pertanto, considerato che 'È legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 t.u.p.s. (R.D. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato' (Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7185), il disprezzo della disciplina applicabile, manifestato con il comportamento adottato, ben giustifica la grave sanzione comminata.
A nulla rileva il fatto che si trattasse di accertamenti non definitivi, dal momento che non risulta che l’odierna ricorrente abbia contestato la veridicità dell’accertamento delle violazioni dell’ordinanza comunale relativa agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito in questione”.
 
 
Infine, ricordano i giudici amministrativi, “a prescindere dal fatto che le dichiarazioni della responsabile di sala non facciano fede fino a querela di falso, perché solo le affermazioni dei fatti rilevati dai pubblici ufficiali sono assistite da tale particolare fede pubblica, le dichiarazioni contenute in un verbale di sommarie informazioni redatto il 30 agosto presso la stazione dei Carabinieri di Carpenedolo, in cui la responsabile di sala ammette di conoscere l’ordinanza, ma che il suo datore di lavoro le avrebbe ordinato di disapplicarla con riferimento a tutti gli apparecchi con vincita in denaro, non possono non rilevare quale elemento di prova della conoscenza della limitazione (peraltro innegabile vista la proposizione di un apposito ricorso per censurarne la legittimità) e del dolo nella loro violazione, con l’aggravante dell’induzione alla violazione anche dei dipendenti, non altrimenti smentita.
Ciò vale a dimostrare l’infondatezza anche della terza censura, volta a sostenere la violazione del principio secondo cui dovrebbe essere privilegiata la sanzione che garantisca il raggiungimento dell’obiettivo con il minor sacrificio del destinatario, attesa la gravità del comportamento rilevato e contestato.
Parte ricorrente ha, infine, dedotto l’invalidità derivata del provvedimento impugnato da quella dell’ordinanza limitativa dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e, prima ancora, del regolamento comunale.
Tale censura deve essere respinta, atteso che, a prescindere dalla sua potenziale illegittimità, l’ordinanza di regolazione dell’orario di esercizio di Vlt e raccolta scommesse era, al momento della contestazione delle violazioni, pienamente efficace per quanto più sopra detto”.
 

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