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Tar Lombardia: 'Operatori esteri, no raccolta scommesse tramite Ctd'

16 aprile 2019 - 08:58

Il Tar Lombardia conferma diniego della Questura a licenza per raccolta scommesse per Ctd operante per conto di una società maltese senza concessione in Italia.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Operatori esteri, no raccolta scommesse tramite Ctd'

 

“Il sistema concessorio-autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto (attraverso un Ctd intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”.

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati contro il decreto con il questore di Milano ha ritenuto irricevibile l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa (servizi di ricevitoria), per conto di una società maltese.
 
Peraltro, evidenziano i giudici amministrativi, “anche la giurisprudenza penale si è orientata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall’art. 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione (Cassazione penale, Sez. III, 20 luglio/30 agosto 2017, n. 39561).
Orbene, applicando alla fattispecie di cui è causa le coordinate giurisprudenziali appena richiamate, risulta evidente che l’operato della Questura è immune dalle censure dedotte, essendo chiaro che il ricorrente non è legittimato a svolgere l’attività di intermediario per la raccolta di scommesse da parte di un allibratore straniero sprovvisto della necessaria concessione Adm e della licenza ex art. 88 Tulps.
Le censure, pertanto, vanno tutte respinte; inoltre, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Ue nella richiamata pronuncia del 12 settembre 2013, va parimenti rigettata la richiesta di rinvio alla Corte dei quesiti pregiudiziali formulati dal ricorrente”.
 

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