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Tar ribadisce: 'No raccolta scommesse senza licenza Tulps'

12 luglio 2019 - 08:32

Il Tar Lombardia conferma cessazione di attività di raccolta scommesse per società priva della licenza ai sensi dell'ex articolo 88 Tulps.

Scritto da Fm
Tar ribadisce: 'No raccolta scommesse senza licenza Tulps'

 

“Accertato, dunque, che la ditta ricorrente non era in possesso dell’autorizzazione ex art. 88 e dovendosi escludere che, data la natura di tale autorizzazione, la mera presentazione dell’istanza possa essere ritenuta idonea a consentire l’inizio dell’attività, il ricorso non può trovare accoglimento, esulando dall’oggetto della controversia ogni questione relativa all’illegittimità del rigetto dell’istanza che, secondo parte ricorrente, sarebbe intervenuto e sarebbe anche stato impugnato”.

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società per l'annullamento del provvedimento con il quale il questore della Provincia di Brescia ha ordinato la cessazione immediata dell'attività di raccolta scommesse, per conto di un operatore straniero, a Brescia.
 
 
Non è stato prodotto in giudizio alcun elemento utile a rendere verificabile la tesi di parte ricorrente, secondo cui il diniego dell’autorizzazione di polizia sarebbe intervenuto e sarebbe anche stato impugnato, oggetto della controversia in esame non può, dunque, che essere la legittimità del provvedimento con cui il Questore ha ordinato alla ricorrente la cessazione dell’attività svolta presso il punto di raccolta scommesse per conto dell'operatore straniero da essa gestito, a causa dell’impossibilità della stessa di esibire i titoli autorizzatori prescritti dalla legge”, recita la sentenza del Tar.
 
 
“È pur vero che, tra le motivazioni addotte a sostegno di tale determinazione dell’autorità preposta, risulta esservi anche il riferimento a ragioni ostative dell’eventuale rilascio dell’atto autorizzativo presupposto dell’esercizio dell’attività, ma la parte dispositiva riguarda esclusivamente la cessazione dell’attività priva dei presupposti per il suo esercizio e, pertanto, l’oggetto del controvertere deve ritenersi limitato a tale contenuto.
Ciò premesso e accertata la ricevibilità del ricorso, avente a oggetto il provvedimento notificato alla ricorrente il 20 ottobre 2017, tempestivamente inviato il 19 dicembre 2017 per la notifica, nel merito esso risulta infondato”, concludono i giudici. “La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato 1992/2015) ha, però, chiarito come la legislazione abbia configurato un sistema 'a doppio binario', che obbliga chi intenda svolgere l'attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 Tulps, precisando che quest’ultima non può essere ottenuta da chi non sia in possesso della concessione ministeriale. Come si legge nella sentenza Tar Liguria 11 aprile 2019, n. 345: 'Tale sistema a doppio binario, …., ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale'.
Nell’ordinamento italiano, dunque, il gioco mediante apparecchi elettronici non può essere esercitato da soggetti che non siano in possesso della concessione ministeriale apposita e che non abbiano ottenuto, sulla scorta di essa, la, parimenti necessaria, autorizzazione ex art. 88 Tulps. Constatato, nella fattispecie, che la società non disponeva di tale autorizzazione, a prescindere dalle ragioni di ciò (che non possono essere qui valutate per quanto più sopra chiarito), l’Amministrazione non poteva che disporre l’impugnato ordine di cessazione, di cui parte ricorrente non ha dimostrato alcuna illegittimità”.
 

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