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Tassa 0,5% scommesse, Tar Lazio: 'Rispettato principio proporzionalità'

16 dicembre 2020 - 16:26

Il Tar respinge istanza dei concessionari contro tassa 0,5% sulle scommesse, non vale richiamo ad articoli Tfue su libertà di stabilimento e prestazione servizi, no analogie con tassa 500 milioni.

Scritto da Fm
Tassa 0,5% scommesse, Tar Lazio: 'Rispettato principio proporzionalità'

"La misura in esame, trovando applicazione in misura percentuale sulle scommesse relative ad ogni evento sportivo, appare rispettare il principio di proporzionalità, non sfavorendo alcuna categoria di operatori del settore".

Lo afferma il Tar Lazio nella nuova ordinanza con cui si pronuncia in merito al prelievo dello 0,5 percento sulle scommesse sportive istituito dal decreto Rilancio per alimentare il cosiddetto "Fondo salvasport".


In questo caso i giudici amministrativi hanno respinto l'istanza cautelare presentata da alcuni concessionari contro il decreto e la relativa determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e monopoli dell'8 settembre per "l'insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris" e rilevando che, "sotto il profilo del periculum, il contestato regime impositivo non appare idoneo allo stato ad arrecare alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile venendo in rilievo un danno di natura meramente economica, come tale pienamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio di merito".


NESSUN LIMITE A LIBERTÀ DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - L'ordinanza quindi rileva che "il prelievo forzoso trova applicazione alla intera attività di raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali e, conseguentemente, a tutti gli operatori del settore in Italia, indipendentemente dallo Stato membro in cui abbiano stabilito la propria sede legale e che, conseguentemente, la misura in oggetto non osta alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi".

NIENTE PARALLELISMI CON LA TASSA DEI 500 MILIONI - Sotto tale profilo, concludono i giudici, "la fattispecie differisce da quella sottoposta dal Consiglio di Stato al vaglio del giudice europeo che aveva ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della riduzione dell’aggio per una sola categoria di operatori di gioco, anzichè per tutti gli operatori del settore (cfr. Cons. Stato, ordinanza 31 agosto 2020, n. 5301, avente ad oggetto compatibilità con le norme del diritto europeo dell’art. 1 comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a seguito del quale è stata disposta la 'riduzione' di 500 milioni di euro su base annua, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)".
 

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