skin

Sequestro Ctd, Cassazione sconfessa Tribunale: 'Valutazioni incomplete'

03 febbraio 2021 - 15:35

La Cassazione annulla ordinanza del Tribunale di Taranto contro riesame del sequestro preventivo delle postazioni di un Ctd, valutazioni parziali su proporzionalità norme italiane alla luce del Tfue.

Scritto da Fm
Sequestro Ctd, Cassazione sconfessa Tribunale: 'Valutazioni incomplete'


"La valutazione compiuta dal Tribunale tarantino in sede di rinvio si mostra incompleta, in quanto inidonea a chiarire, nel caso specifico, se possa parlarsi o meno di rispetto del suddetto criterio di proporzionalità alla stregua dell'interpretazione, da parte della Corte di Giustizia Ue, della normativa nazionale all'epoca vigente (e del bando di gara 2012 emanato in conformità ad essa) alla luce dell'ordinamento dell'Unione Europea".

Parola della Corte di Cassazione che ha annullato - con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale - l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame presentata da un'esercente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del foro pugliese con il quale erano state sottoposte a sequestro le postazioni telematiche usate dalla ricorrente per la raccolta e gestione di scommesse in favore del bookmaker estero con marchio Stanleybet.

Il decreto, si legge nella sentenza della Cassazione, "era motivato dal fatto che tale attività veniva gestita in difetto della licenza di cui all'art. 88 del Tulps, licenza che la ricorrente non aveva ottenuto, e che invero la Questura competente aveva negato sul rilievo che la Stanleybet non era titolare concessione amministrativa; né del resto la stessa ricorrente aveva aderito alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 643 e 644 della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014); in tale quadro, in relazione all'attività di raccolta e gestione delle scommesse veniva ravvisata la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989".
 
"Il Tribunale ha affermato che non risulta assolto l'onere probatorio relativo ai motivi che possano far ritenere la disposizione normativa non proporzionata allo scopo, onere che - sostiene il Collegio adìto - grava non già sul Pm, ma sulla parte che deduce tale condizione. Nello specifico, le consulenze tecniche presentate dalla difesa (e costituenti, pertanto, meri atti di parte) non sono risultate idonee a fornire i necessari elementi di prova né in ordine al valore dei beni, né al profitto ragionevolmente ricavabile
dall'attività di raccolta delle scommesse, riguardo al quale é mancata la produzione di documenti contabili da parte della ricorrente atti a consentirne una valutazione in concreto. Non é quindi possibile concludere che la partecipazione della Stanleybet alla gara del 2012 fosse antieconomica e, conseguentemente, che la clausola della cessione non onerosa delle attrezzature fosse eccessiva rispetto a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti e contrastante con gli artt. 49 e 56 Tfue. Ulteriore conseguenza di quanto precede, secondo il Tribunale adìto, é che non vi sono le condizioni per disapplicare la norma incriminatrice di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 401/1989", ricorda la Cassazione, ripercorrendo la vicenda giudiziaria.

I giudici della Cassazione quindi accolgono il ricorso dell'esercente nella parte in cui evidenzia la necessità di "valutare se nella fattispecie risulti adempiuto dal Tribunale del Riesame di Taranto, in sede rescissoria, il compito affidato al giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione in sede rescindente in ordine alla proporzionalità o meno, nel caso concreto, delle restrizioni applicate dal bando di gara, in rapporto al duplice parametro del valore venale dei beni da impiegare (e che, in ottemperanza alla clausola in contestazione, dovrebbero formare oggetto di cessione a titolo non oneroso), nonché del profitto ricavabile dalla ditta concessionaria; ciò allo scopo di stabilire se, in rapporto al sequestro preventivo di cui si duole il ricorrente, sia o meno ravvisabile il fumus commissi delicti riferito al reato p. e p. dall'art. 4, comma 4-bis, legge 401/1989".
 
La Corte prosegue sottolineando che "l'onere probatorio relativo ai motivi che possano far ritenere la disposizione normativa in esame non proporzionata allo scopo incombe (contrariamente a questo prospettato dal Tribunale di Taranto, Ndr) sull'organo d'accusa, che afferma la natura delittuosa della condotta contestata; diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa".
Ma non "risulta che l'onere della prova da parte dell'ufficio requirente - strettamente collegato, nella specie, all'esigenza di provare il fumus commissi delicti - sia stato assolto nei termini in precedenza indicati".

Nella specie, si legge ancora nella sentenza, invece "risulta che gli unici elementi probatori in ordine alla valutazione in concreto della proporzionalità o meno della clausola di cessione a titolo non oneroso dei beni allo scadere della concessione, utilizzati dal concessionario nella gestione e nella raccolta di scommesse, sono stati forniti dall'odierno ricorrente, attraverso le tre consulenze richiamate sommariamente nell'ordinanza impugnata e, più ampiamente, nel ricorso".

Dal canto suo, "per quanto é dato ricavare dalla lettura dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente eluso la questione della disamina del giudizio di economicità/antieconomicità della gestione, formante oggetto del giudizio rescissorio, sull'erroneo presupposto dell'attribuzione del relativo onus probandi al ricorrente; e non si é specificamente confrontato con la questione riguardante la necessaria valutazione dei beni materiali e immateriali suscettibili di cessione nel caso di che trattasi: una valutazione affatto indispensabile per stabilire compiutamente l'effettiva onerosità, nel caso di specie, della clausola inserita nel bando 'Monti' e la proporzionalità degli effetti di tale clausola rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Sotto tale profilo, la valutazione compiuta dal Tribunale tarantino in sede di rinvio si mostra incompleta, in quanto inidonea a chiarire, nel caso specifico, se possa parlarsi o meno di rispetto del suddetto criterio di proporzionalità alla stregua dell'interpretazione, da parte della Corte di giustizia Ue, della normativa nazionale all'epoca vigente (e del bando di gara 2012 emanato in conformità ad essa) alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea".
 

Articoli correlati