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Imposta unica scommesse, Cassazione: 'No a prelievi pre 2011'

09 febbraio 2022 - 12:32

La Cassazione accoglie ricorso di un punto scommesse contro il pagamento dell'imposta unica per gli anni precedenti al 2011, la Corte costituzionale l'ha dichiarato illegittimo.

Scritto da Fm
Imposta unica scommesse, Cassazione: 'No a prelievi pre 2011'

Nel 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni secondo le quali nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, chiarendo che in quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n° 220 del 2010”.

Lo ricorda la Corte di cassazione nell'ordinanza con cui accoglie il ricorso originariamente proposto da un bar contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che più volte l'ha ripreso, relativamente all'anno di imposta 2009, “per mancato pagamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse a quota fissa, sportive e non, realizzata per conto di un bookmaker austriaco, operante in forza di licenza rilasciata dalle autorità austriache”.

 

Il bar ha impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina la quale, con sentenza del 2015, ha rigettato il ricorso; una decisione appellata dal contribuente alla Commissione tributaria del Lazio, che nel 2017 ha rigettato il gravame affermando la legittimità della ripresa operata dall'Ufficio.
 
Ma ora, secondo la Cassazione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la gravata decisione cassata; non essendo necessari, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto. Questa la motivazione: “Il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone, anche nella fase di cassazione ed in ragione dell'efficacia retroattiva - salva l'avvenuta formazione del giudicato - delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta che riguardando la controversia l'anno di imposta 2009, non può che trarsene la conclusione della illegittimità della ripresa operata, per tale annualità, nei confronti della contribuente, quale esercente attività di ricevitoria per conto di bookmaker avente sede in altro Stato membro dell'Unione, ma privo di concessione italiana”.
 

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