skin

Punto scommesse chiuso, Tar Puglia: 'Indimostrato l'effetto espulsivo'

13 luglio 2022 - 08:17

Il Tar Puglia conferma la decisione del Comune di Leverano (Le) di chiudere un punto di raccolta scommesse vicino ad un istituto scolastico: 'Prevale l’esigenza di tutelare la salute'.

Scritto da Fm
Punto scommesse chiuso, Tar Puglia: 'Indimostrato l'effetto espulsivo'

“Considerato che la disposizione persegue, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario, essa si palesa pienamente compatibile con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e con i principi europei in tema di concorrenza (si veda in tal senso, ex multis, Cons. Stato n. 4498/2013); inoltre, il legislatore ha disposto espressamente che l’autorizzazione all’esercizio ed alla installazione delle slot machine possa prescindere dalla distanza superiore ai 500 metri dagli istituti scolastici e altri istituti frequentati da minori solamente nei casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del R.D. n. 773 del 1931 (ossia giochi basati sull’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore), mentre non è dato rinvenire analoga precisazione per le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge de qua”.

 

Lo sottolineano i giudici amministrativi del Tar Puglia nella sentenza con cui respingono il ricorso presentato dal titolare di un’attività che aveva presentato la Scia al Comune di Leverano (Le) per l’apertura di una sala giochi con l’installazione e la messa in opera di quattro slot machine e di un apparecchio relativo al gioco delle “freccette”, e successivamente - eliminando le quattro slot - per aprire un punto di raccolta su rete fisica di scommesse, autorizzato con licenza del Questore di Lecce ex art. 88 Tulps., rilasciata nel 2016.
 
Il Comune però “ha disposto la chiusura immediata del punto di raccolta su rete fisica di scommesse, in quanto la dislocazione dell’immobile non rispettava i requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, della L.R. 13.12.2013 n. 43 (in particolare, la distanza dell’esercizio sarebbe inferiore al 'raggio' di 500 metri lineari da un istituto scolastico)”.
 
A nulla sono valse le argomentazioni del ricorrente.
Secondo il Collegio, “l’invocato 'effetto espulsivo' (peraltro, nel caso di specie, rimasto indimostrato, essendo affidato ad una planimetria grafica priva di dati e di riferimenti tecnici, oltreché non supportata da perizia esplicativa) risulta recessivo nel giudizio di bilanciamento degli opposti interessi, costituzionalmente rilevanti, risultando comunque 'prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività [...], ove non sia possibile in concreto collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi' (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Ord. 11 maggio 2017, n. 1981).
Le norme regionali censurate, quindi, sono finalizzate a definire misure di prevenzione atte a garantire la fondamentale tutela di specifiche categorie 'deboli' della popolazione, rispetto alla quale i dedotti interessi economici sono destinati a recedere, sicché non si ravvisa alcuna violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in alcuno degli aspetti censurati”.
 
In conclusione, il Collegio ritiene “legittimo e doveroso il provvedimento comunale impugnato, mentre reputa irrilevanti e, comunque, manifestamente infondate, le sollevate questioni di costituzionalità della normativa regionale applicata dal Comune di Leverano”.
 

Articoli correlati