Sovvenzioni ippodromi 2024, Tar Lazio: ‘Giusto usare dati del triennio 2019-2022-2023’
Il Tar Lazio dà ragione al ministero dell’Agricoltura e conferma la sovvenzione assegnata per il 2024 all’ippodromo di Cesena: il criterio adottato e coerente con le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del Mipaaf del 23 settembre 2020.
La pandemia di Covid 19 ha impattato su tutti noi sotto vari punti di vista, come ben ricordiamo, e anche sulle sovvenzioni stanziate dal ministero dell’Agricoltura agli ippodromi, e sui criteri adottati per determinarne l’ammontare.
Il Tar Lazio con una nuova sentenza si è pronunciato proprio su questo tema, respingendo il ricorso presentato da Hippogroup Cesenate a proposito della sovvenzione ministeriale per il 2024.
La società di corse ha evidenziato “la minor somma di 814.995,14 euro, in luogo della asseritamente corretta” e che la ‘(…) sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2019 – 2022-2023 (…)’ e non già il triennio 2017 -2018 – 2019”.
Ma per i giudici amministrativi capitolini “il criterio adottato dall’Amministrazione per l’anno 2024 è coerente con le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del Mipaaf del 23 settembre 2020” dove è dato leggere, all’articolo 1, comma 2, che “Il valore della sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità”.
Il Tar Lazio rileva che “il criterio assunto per la determinazione del beneficio è, quindi, quello del ‘triennio precedente’, per cui l’Amministrazione non poteva discostarsi se non contravvenendo alle regole prestabilite nel citato decreto.
La circostanza che per il 2024 siano stati utilizzati i dati del triennio 2019 – 2022 – 2023 (escludendo quindi il 2021) si appalesa addirittura maggiormente favorevole per la Società ricorrente, avendo l’Amministrazione spiegato che i dati rinvenibili nel biennio 2020 – 2021 erano stati caratterizzati da una notevole contrazione di alcuni parametri dovuta alle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere fermo, anche per il 2024, i parametri del triennio 2017 – 2019 (maggiormente favorevole), come era avvenuto nel 2023 giusta il decreto direttoriale el 20 marzo 2023, in assenza di una espressa motivazione a riguardo, ritiene il Collegio che trattasi di censura non condivisibile, poiché l’applicazione dei parametri del triennio 2017 – 2019 fino al 2023 ha rappresentato, a ben vedere, una deroga alla disciplina ordinaria predisposta dall’Amministrazione, giustificata con la contiguità delle annualità fino al 2023 con il periodo emergenziale pandemico e degli effetti conseguenti e non poteva, di contro, configurarsi, per come sopra chiarito, un diritto al mantenimento sine die del medesimo parametro (maggiormente favorevole).
La circostanza che – dall’applicazione dei parametri ricavabili nel triennio in questione – sia derivato un decremento del beneficio economico rispetto a quello determinato nell’anno 2023, è irrilevante, dal momento che non sussiste, un diritto alla ‘conservazione’ sine die della sovvenzione nella sua determinazione quantitativa”.
Infine, si legge nella sentenza del Tar Lazio, “La scelta del periodo di riferimento risponde ad un criterio logico comunque percepibile: in particolare, dovendo l’Amministrazione riferirsi al ‘triennio precedente’, appare evidente che la scelta del periodo ‘2019 – 2022 – 2023’ è la risultante della espunzione del periodo di emergenza pandemica al quale si riconosce una sorta di effetto sospensivo del termine (a ritroso); la differenza rispetto all’annualità pregressa (laddove la scelta del triennio precedente era stata compiuta considerando un triennio completo ante Covid – 19) si spiega considerando un ‘effetto trascinamento’ del biennio ante Covid – 19, che costituendo la maggior quota del parametro triennale, ha comportato l’assorbimento del terzo anno per la programmazione 2023”.
Essendo oggi maturato un biennio pieno post Covid – 19, “la situazione è sufficientemente diversa da non consentire di apprezzare il diverso trattamento in termini di eccesso di potere: il giudizio dell’Amministrazione circa la sufficienza del biennio post Covid e di un solo anno pre Covid -19 a costituire un parametro sufficiente di riferimento non è irragionevole o illogico, rimanendo incluso nei consueti limiti del merito amministrativo.
Quanto sopra esclude il denunciato contrasto irragionevole con il criterio del triennio 2017 – 2019, utilizzato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023; in tutti questi casi, all’evidenza, il presupposto del riferimento all’intero triennio ante-Covid si spiegava con la prevalenza temporale dei relativi dati su quelli del periodo post Covid – 19 al momento della programmazione d’interesse”.