Tassa 500 milioni, Tar Lazio: ‘Prelievo su Awp proporzionato’
Il Tar Lazio respinge, in quanto infondate, le istanze proposte da alcuni noleggiatori di Awp per annullare il decreto di Adm del gennaio 2015 sulla ‘tassa dei 500 milioni’.
Parte ricorrente non ha dimostrato che, “in concreto, l’entità del prelievo incidente sulla società possa comportare seri limiti all’esercizio del diritto”. Peraltro, va sottolineato che, per effetto dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, “la portata del tributo in questione è stata fortemente ridimensionata, a beneficio (anche) dei gestori degli apparecchi Awp, posto che il tributo incide solo per l’anno 2015 e, vieppiù, in modo proporzionale al beneficio economico del soggetto nell’ambito della filiera di riferimento”.
Questa è una delle motivazioni che campeggiano nelle sentenze con cui il Tar Lazio respinge, in quanto infondate, le domande promosse da alcuni operatori nel mercato dell’installazione e noleggio degli apparecchi da gioco per l’annullamento del decreto direttoriale dell’Agenzia dogane e monopoli che nel gennaio 2015 ha effettuato la ricognizione di Awp e Vlt, ripartendo il contributo di 500 milioni proporzionalmente alle quantità detenute dai singoli concessionari e sommando le due tipologie di apparecchi.
Come già fatto dal Consiglio di Stato qualche mese fa, il Tar Lazio ritiene infondate le censure sulla presunta illegittimità del decreto di Adm, in quanto “si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (Awp e Vlt), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari”.
Per i giudici capitolini inoltre “le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente sono poi manifestamente infondate” e il ricorso va “dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda di annullamento promossa avverso le succitate note dei concessionari, spettando per la predetta domanda la giurisdizione al giudice ordinario”.