Tassa 500 milioni su apparecchi da gioco, CdS: ‘Prelievo legge di Stabilità è legittimo’

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della cosiddetta 'tassa dei 500 milioni' prevista dalla legge di Stabilità del 2015 e respinge l'appello di un gestore di apparecchi da gioco.
Scritto da Redazione

Il Consiglio di Stato torna a ribadire la legittimità della cosiddetta “tassa dei 500 milioni” prevista dalla legge di Stabilità del 2015.

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti respinto l'appello presentato da una società di gestione di Awp per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2019 aveva confermato il prelievo a suo carico.

Il Consiglio di Stato sottolinea che “nel caso in esame, la misura di prelievo non è intervenuta, diversamente a quanto ritenuto nell’atto di appello, in modo 'improvviso e imprevedibile' e rispetta il limite della proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti”.

Il Consiglio ha affermato che “la norma che ha disposto la misura di prelievo in esame non costituisce tecnicamente una legge provvedimento non presentando il contenuto puntuale tipico dell'atto amministrativo. Essa è, infatti, indirizzata indistintamente ad una categoria di soggetti – tutti quelli della filiera produttiva del gioco lecito con apparecchi da divertimento e intrattenimento – e non già a singoli nominati soggetti. In essa non ricorre, pertanto, la fattispecie in cui, con previsione dal contenuto puntuale e concreto, una legge o una sua disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica.

Il Consiglio di stato ha, altresì, escluso che la misura di che trattasi abbia prodotto effetti retroattivi in senso proprio. Il prelievo di 500 milioni, per effetto della riforma recata dall’art. 1, comma 921, della legge di stabilità per il 2016, ha inciso esclusivamente in relazione all’annualità 2015. Si tratta, pertanto, di un caso di retroattività c.d. 'impropria': la norma ha prodotto effetti solo ex nunc, anche se con riferimento a fatti compiuti nel passato (i contratti 'vigenti')”, si legge nella sentenza.

 

I giudici quindi concludono: “La prospettata questione di costituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata. L’appello deve essere, pertanto, respinto”.