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Requisiti concessionari e Stabilità 2011, a Cjeu questione pregiudiziale

19 settembre 2016 - 11:01

La Corte di giustizia europea chiamata a esprimersi sull'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del CdS su normativa nazionale su gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Requisiti concessionari e Stabilità 2011, a Cjeu questione pregiudiziale

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi 19 settembre è stata pubblicata la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 giugno 2016 e avente per oggetto il ricorso presentato dalla concessionaria di gioco Global Starnet Ltd contro i requisiti per i concessionari slot fissati dalla legge di Stabilità 2011.

La questione pregiudiziale che il Consiglio di Stato pone alla Corte di Giustizia europea e, in via principale, “se l’art. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l’obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei”. In via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell’art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale, il Consiglio di Stato chiede “se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 — Mercato interno — 49 — Diritto di stabilimento — 56 — Libertà di prestazione dei servizi — 63 — Libertà di circolazione dei capitali — del Trattato FUE e 16 — Libertà d’impresa — della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché il generale principio del legittimo affidamento (che 'rientra tra i principi fondamentali dell’Unione', come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento)”.

 

 

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