skin

Nuova legge lombarda sul gioco, Rolfi: “Ancora più rigidi contro il Gap”

14 febbraio 2015 - 09:28

“La nuova legge in discussione in commissione Attività produttive proposta dalla Giunta contiene una serie di novità interessanti, in particolare sul fronte relativo all'applicazione della distanza minima di500 metri, anche in caso di rinnovo delle licenze. Vogliamo aggiornare il sistema di regole vigenti per ‘fare un tagliando’ della legge n°8 del 2014, approvata dall’Assemblea di Regione Lombardia e migliorare ulteriormente un testo che si è dimostrato una buona base di partenza per contenere un fenomeno sociale di dimensioni preoccupanti”.

Scritto da Amr
Nuova legge lombarda sul gioco, Rolfi: “Ancora più rigidi contro il Gap”

Con queste parole Fabio Rolfi, vice capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale della Lombardia, illustra a Gioconews.it la nuova legge di modifica a quella sul gioco che è stata presentata in quarta commissione Attività produttive e che dovrà essere approvata, prima di passare al vaglio dell’Aula.

 

“Per questo motivo abbiamo attivato il gruppo di lavoro per raccogliere nuove proposte ed istanze, anche per quanto attiene le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle sale giochi. Ancora una volta la nostra Regione ha dimostrato di essere capofila in Italia nel contrasto e nella prevenzione ai fenomeni legati al gioco d’azzardo patologico.”

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ - Con le modifiche proposte vengono innanzitutto esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della l.r. 8/2013, relativi, rispettivamente, all’importo dell’Irap, alle distanze minime dai luoghi sensibili e alle sanzioni, gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 7, RD n. 773/1931. “Tali apparecchi – si legge nella relazione illustrativa - infatti, avendo un costo per partita non superiore a un euro e basando la durata della partita medesima sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, non appaiono idonei a incrementare il fenomeno della ludopatia. Ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all’art. 5, viene definito il concetto di ‘nuova installazione’, facendo riferimento alla data di collegamento degli apparecchi da gioco alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per facilitare i comuni nell’attività di controllo, viene anche previsto l’obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene poi equiparato alla nuova installazione anche il rinnovo contrattuale per l’utilizzo degli apparecchi da gioco già installati lecitamente.

Vengono poi meglio dettagliate le articolazioni delle Asl competenti in materia e viene riscritta la sanzione prevista dall’art. 10, comma 1, per l’ipotesi di nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, disponendo una sanzione pecuniaria fissa di 15.000 euro e il sigillo dell’apparecchio, onde rendere inutilizzabile lo stesso. Sempre all’art. 10 si introducono specifiche sanzioni per le violazioni sia del regolamento sull’accesso (art. 4, comma 10), sia dell’obbligo di indicare correttamente sugli apparecchi la data di collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’art. 13 si prevede la necessità di un aggiornamento annuale dei dati relativi alle minori/maggiori entrate derivanti dalle riduzioni/aumenti dell’aliquota IRAP per la disinstallazione o il mantenimento degli apparecchi da gioco, finalizzato all’apporto delle modifiche eventualmente necessarie per l’equilibrio del bilancio. Articolo 2 (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005) Con le modifiche proposte viene innanzitutto introdotto l’obbligo di richiedere il permesso di costruire per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovvero per ampliare quelle esistenti, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili. Viene inoltre assoggettato a permesso di costruire il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti, anche se non comportante la realizzazione di opere edilizie, laddove diretto alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.

 

LA SCIA– L’articolo 3 della nuova legge modifica l’articolo 74 della l.r. 6/2010) La modifica esclude gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalle procedure di Scia/Dia unica per i pubblici esercizi prevista dall’art. 69 della legge 6/2010, alla luce del fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale, le ragioni di tutela della salute pubblica ben potrebbero portare ad escludere la materia del gioco d’azzardo lecito dalle norme di semplificazione. Pertanto viene modificato l’articolo 74 della l.r. 6/2010 prevedendo che l’installazione di apparecchi da gioco sia subordinata alla previa autorizzazione ex artt. 86 o 88 del Tulps.

 

LA COPERTURA FINANZIARIA- Nessun articolo del pdl, si legge nell’allegata relazione tecnico-finanziaria, comporta direttamente, perla Regione, nuove o maggiori spese. Neppure può ritenersi che le modifiche proposte comportino direttamente, per la Regione, minori entrate.

Articoli correlati