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Comune Bussolengo: 'Slot accese solo dalle 16 alle 24'

11 febbraio 2016 - 16:46

Il Comune di Bussolengo firma ordinanza che vieta le slot la mattina, devono essere in funzione solo dalle 16 alle 24.

Scritto da Fm
Comune Bussolengo: 'Slot accese solo dalle 16 alle 24'

 


Slot e sale giochi in attività dalle 16 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi. E' il cuore dell'ordinanza emanata dal Comune di Bussolengo, in provincia di Verona, probabilmente la prima a vietare completamente il gioco nelle ore mattutine.

 

Il provvedimento, così come già fatto da tante altre amministrazioni locali, disciplina gli orari di esercizio delle sale giochi (ex art 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco (Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011), ex art 86 TULPS.


Gli apparecchi, nelle ore di 'non funzionamento', devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio, mentre i titolari della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) sono tenuti a far osservare tali norme, oltre all'obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, l'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco e il divieto di pubblicizzare le vincite effettuate nel locale.

 
In caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, il Comune dispone
la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 "ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689/1981. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
 

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