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Agrigento modifica ordinanza gioco: 'Tutelare salute e libertà d'impresa'

22 luglio 2019 - 11:45

Dopo il confronto con As.Tro, il Comune di Agrigento vara nuova ordinanza sul gioco con distanziometro e limiti orari 'variabili' a seconda di stagioni e tipo di attività.

Scritto da Redazione
Agrigento modifica ordinanza gioco: 'Tutelare salute e libertà d'impresa'


Qualche volta, il confronto cercato dagli operatori del gioco pubblico con le amministrazioni locali dà buoni frutti. È il caso di Agrigento, dove a seguito degli incontri del rappresentante locale del'associazione As.Tro, il sindaco ha deciso di modificare parzialmente l'ordinanza varata a marzo 2019.

Il provvedimento, intitolato "Determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti
"sensibili" (scuole, ospedali, centri sportivi, luoghi di culto) per l'utilizzo degli
apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale gioco e sale scommesse e disciplina degli orari
relativi a tali attività", si propone infatti di tutelare la comunità locale limitando "l'uso
degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro
utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività saà annoverata tra quelle consentite dalla legge".


L'ordinanza interviene in primis su distanziometro e definizione di "luoghi sensibili", fornendo dei sostanziali distinguo. L'apertura di sale gioco, "sia tradizionali che Vlt, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui all’art 110 comma 6 del Tulps, con esclusione delle istanze presentate da soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi gia esistenti (ad esempio nei casi di cessione d'azienda o di cambio del legale rappresentante della società)" è vietata, fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, in locali che si trovino "a meno di 500 metri secondo il percorso pedonale più breve da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, centri sportivi frequentati principalmente da giovani" oppure a meno di 300 metri da strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, o a meno di 200 metri da luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, altre strutture culturali, centri ricreativi.
Tali disposizioni "si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti
amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19 marzo 2018 del ministero dell'Interno".
 

Il testo dà definizioni ulteriori anche per i limiti orari alle attività di gioco, a seconda delle stagioni e del tipo di esercizio. Le sale gioco e gli esercizi autorizzati ex art.86 del Tulps (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) avranno i seguenti orari di esercizi: "Da lunedi al venerdi dalle ore 11,30 all'1; sabato e prefestivi dalle ore 11,30 alle ore 2; domenica e prefestivi dalle ore 11,30 all'1". Nel periodo non scolastico (dal 16 giugno al 14 settembre), si può giocare "da lunedi a domenica compresi i festivi dalle ore 11,30 alle ore 2".
Quanto agli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati in bar, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto e in agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, per il periodo scolastico vale l'orario: da lunedi al venerdi: dalle ore 12 all'1, sabato e prefestivi dalle ore 12 alle 2, domenica e festivi dalle 12 all'1. Nel periodo non scolastico invece
da lunedi a domenica compresi i festivi dalle ore 11,30 alle 2.
 
 

Per quanto riguarda le sanzioni, "fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale — la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n.267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.
Inoltre nel caso di particolare gravita o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689".
 

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