‘Non rispetta distanza da ambulatorio’: CdS conferma il no del Tar a una sala Vlt
Il Consiglio di Stato riconosce la validità del distanziometro veneto e conferma che anche gli ambulatori sono classificati come "strutture sensibili".
È quanto si legge in un'ordinanza del Consiglio di Stato, che si è pronunciato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respingendo l'istanza cautelare presentata da un esercente di Colognola ai Colli (Verona), confermando la validità del rigetto delle sue richieste di licenza per l'apertura e l'esercizio di un punto di raccolta scommesse e per l'installazione di apparecchi Video Lottery Terminal.
L'esercente aveva fatto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Veneto, che nel settembre scorso aveva respinto il suo ricorso che chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno.
La controversia verteva sull'applicazione della legge regionale del Veneto (la numero 38/98) che stabilisce i limiti di distanza tra i locali dedicati al gioco pubblico e le cosiddette "strutture sensibili". Su questo tema il Consiglio di Stato chiarisce dunque che la normativa regionale è inequivocabile nell'includere specifici centri medici nel divieto di prossimità. La "L.R. Veneto n.38/98 include inequivocabilmente tra le 'strutture sensibili' ai fini del rispetto delle distanze per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione ed esercizio dei centri scommesse ex art.88 Tulps, le 'strutture ambulatoriali' ", si legge nell'ordinanza.
Questo il motivo per cui il CdS respinge dunque l'istanza cautelare.