Tar: ‘Verificare luoghi sensibili prima di chiedere licenza per attività di gioco’
Un esercente intenzionato ad aprire un'attività di gioco, prima di farlo deve valutare la presenza di “luoghi sensibili” ai sensi delle normative vigenti.
È il principio espresso dal Tar Veneto in una sentenza con cui boccia il ricorso presentato da una società contro il “no” della Questura di Verona al rilascio delle licenze Tulps per l’attivazione e l’esercizio di un punto di raccolta scommesse, nonché per l’installazione e l’uso di apparecchi Vlt.
Il motivo? La vicinanza a un poliambulatorio, una “struttura ambulatoriale”, in violazione dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 38/2019, che ha introdotto un distanziometro di 400 metri.
Per il ricorrente “l'Amministrazione ha erroneamente qualificato il Poliambulatorio come 'luogo sensibile', senza compiere alcuna attività istruttoria ovvero verificare se esso potesse considerarsi un punto di aggregazione di persone “vulnerabili” (giovani, anziani, soggetti fragili), più esposte, come tali, al rischio della ludopatia, conformandosi, viceversa, al parere dell’Ente locale che nel 2021 lo ha formalmente autorizzato come struttura sanitaria non convenzionata”.
Inoltre, “L’Amministrazione si è limitata a recepire il parere dell’Unione dei Comuni senza effettuare alcuna autonoma valutazione circa la natura e l’effettiva operatività della struttura. Il Poliambulatorio in questione non è una vera e propria 'struttura ambulatoriale', in quanto non è aperto al pubblico, non dispone di personale sanitario in sede e non costituisce un centro di aggregazione di soggetti vulnerabili, ma svolge attività di medicina del lavoro. Difatti, la ratio della norma regionale consiste nel tutelare luoghi di aggregazione di fasce deboli della popolazione e non strutture formalmente autorizzate, ma prive di utenza”.
Ma il Collegio non condivide questa visione e rimarca che “l’elenco dei luoghi sensibili e la distanza minima sono esiti di scelte discrezionali non irragionevoli in quanto calibrate sulla maggiore esposizione delle utenze fragili; la Corte Costituzionale (sent. n. 27/2019 cit.) ha già ritenuto legittime tipizzazioni regionali dei siti sensibili purché non arbitrarie”.
Nella sentenza poi si legge: “L’art. 7, comma 2, l.r. Veneto n. 38/2019 individua in modo chiaro e tassativo le categorie di luoghi sensibili (tra i quali, alla lett. f), le 'strutture ambulatoriali … operanti in ambito sanitario o sociosanitario'). La nozione non è indeterminata: essa rinvia a luoghi oggetto di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, che sono conoscibili e verificabili con gli strumenti ordinari (accesso agli atti, richieste ai Suap e agli enti locali).
Ne consegue che l’operatore economico, utilizzando la diligenza quam suis, è onerato di svolgere le necessarie verifiche preventive sull’esistenza di luoghi sensibili nelle vicinanze del sito prescelto nell’ambito del rischio di impresa che connota un settore altamente regolato come quello del gioco lecito”.