Mancano requisiti di ‘buona condotta’, Tar: ‘No a gestione di una sala bingo’
Se per una persona sussiste il rinvio a giudizio per sfruttamento, induzione e reclutamento della prostituzione ed è stata provata la frequentazione di soggetti pregiudicati, non può aspirare a gestire una sala bingo.
È il principio al centro dell'ordinanza con cui il Tar Lazio respinge la domanda cautelare proposta da un uomo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del questore di Frosinone che ha rigettato la richiesta di rappresentanza per una sala bingo ai sensi dell'ex articolo 8 del Tulps.
Secondo i giudici capitolini non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta, in quanto “il provvedimento impugnato con cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione risulta assistito da una congrua e ampia motivazione”.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, Tulps, infatti “nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione”, e “dai plurimi elementi sopra rilevati, non appare affetta dai lamenti vizi la valutazione, svolta dall’amministrazione, circa l’insussistenza in capo al ricorrente del requisito della buona condotta di cui all’articolo 11 Tulps”, conclude l'ordinanza del Tar Lazio.