Anci, Ddl semplificazioni: ‘Per autorizzazioni sale gioco non si applica silenzio assenso’
Entra in vigore oggi, giovedì 18 dicembre, la legge 2 dicembre 2025, n. 182, “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, approvata recentemente dal Parlamento e meglio conosciuta come Ddl Semplificazioni. Ad analizzare gli effetti e le conseguenze che avrà questa legge è l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) che attraverso una nota normativa pubblicata sempre nella giornata di oggi esamina alcuni passaggi importanti che toccando anche le sale da gioco.
Intanto giova ricordare che il provvedimento introduce rilevanti novità di diretto interesse per i Comuni in materia di attività produttive, con particolare riferimento a: la disciplina dell’autotutela amministrativa; la regolazione degli spettacoli dal vivo; le misure in materia di dehors; le disposizioni sui procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza, nonché altri interventi di semplificazione e digitalizzazione.
Il nodo cruciale dunque per le sale de gioco riguarda le misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza e soprattutto il comma 3 dell’articolo 65 che modifica il numero 63 del suddetto allegato 1 e “riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l’amministrazione competente (nel caso in questione il comune) deve esprimersi in merito alle domande presentate ai sensi dell’art. 68 del Tulps circa l’esercizio di locali di pubblico trattenimento, con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi”.
Secondo Anci “la norma, tuttavia, chiarisce opportunamente che l’autorizzazione ricognitiva da rilasciare per attestare l’effettuazione delle verifiche previste dall’articolo 80 del Tulps avente ad oggetto profili afferenti alla tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità” come le sale da gioco “resta esclusa dall’applicazione del regime del silenzio assenso, secondo quanto previsto dall’ articolo 20, comma 4, della Legge n. 241/1990. Il comma 4 del richiamato articolo 20 prevede infatti espressamente che le relative disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”.
In sintesi l'autorizzazione per le sale da gioco richiede una verifica tecnica e discrezionale per accertare che i locali siano sicuri e non pericolosi per chi li frequenta. Dato che questa verifica serve a garantire la pubblica incolumità, Anci chiarisce che non vale il principio di silenzio assenso.