Legge Semplificazioni in Gazzetta, dal 18 dicembre licenze sale gioco in 30 giorni
Entrerà in vigore il 18 dicembre la legge 2 dicembre 2025, n. 182 , “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, approvata recentemente dal Parlamento e pubblicata sull'ultimo numero della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Come noto, il provvedimento, all'articolo 65 comma 3, prevede la riduzione da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale i Comuni devono esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.
IL TESTO INTEGRALE DELL'ARTICOLO 65 – Ecco cosa prevede l'articolo “Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza”.
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita' delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli
interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.