Ctd, la Corte tributaria conferma il ‘no’ a Irpef, Iva e Irap sulla raccolta gioco
Una sentenza della Corte tributaria del Molise respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’avvocato Agnello sottolinea le ‘opposte interpretazioni tra Entrate e Dogane’.
“È interessante osservare che Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane sono in netta contrapposizione e interpretano le norme diversamente per giustificare il proprio operato”. Con queste parole l’avvocato Daniela Agnello commenta la nuova vittoria ottenuta davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise.
LA SENTENZA: RESPINTO L’APPELLO DELLE ENTRATE
La Corte ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la decisione dei giudici di Campobasso. La sentenza di primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un Centro trasmissione dati, al quale era stata richiesta maggiore Irpef per il 2015 sulla base della raccolta scommesse presuntiva indicata da Adm ai fini dell’imposta unica.
I giudici hanno ribadito che le imposte dirette competono al bookmaker estero, unico percettore dei volumi di gioco. Il Ctd, invece, riceve solo provvigioni.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE
La Corte ha chiarito che la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di pagare maggiore Irpef “è illegittima nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva”.
I giudici aggiungono che “il Ctd è un semplice incaricato a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere a Stanley la totalità delle puntate versate dai clienti… sono previste semplici provvigioni a favore del broker”.
Il Collegio conclude che “l’attività dei Ctd non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione”.
LE PAROLE DELL’AVVOCATO AGNELLO
L’avvocato Agnello evidenzia la contraddizione tra le due Agenzie sottolineando che “l’Agenzia delle entrate fa riferimento all’art. 3 d.lgs. 504/1998 che a suo dire si applica anche ai Ctd legati a un operatore privo di concessione, poiché comunque gestiscono la raccolta scommesse. La stessa norma viene usata dall’Adm per sostenere la tesi inversa, escludere che sia estensibile ai Ctd non collegati al totalizzatore al fine di applicare ai Ctd il triplo della media provinciale ai fini dell’imposta unica”.
“In casi come questo”, conclude Daniela Agnello, “diventa ancor più evidente che l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria non è fondata sul dato normativo ma sull’interesse erariale. Auspico una lettura condivisa delle norme al fine di trovare una linea interpretativa comune tra amministrazioni e contribuente al fine di scongiurare imposizioni selettive, sanzionatorie e discriminatorie”.